22 Gennaio 2021

Adozione di diffida accertativa nei confronti della P.A.: i chiarimenti INL

di Redazione

L’INL, con nota n. 62 del 14 gennaio 2021, è intervenuto in merito all’ambito di applicazione del provvedimento di diffida accertativa, ex articolo 12, D.Lgs. 124/2004, nei confronti della P.A., sia in qualità di datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti diretti, sia in qualità di responsabile solidale ai sensi di quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 12, D.Lgs. 124/2004, che, al comma 1, ha espressamente esteso l’ambito applicativo della diffida anche “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.

In termini generali, l’ambito di applicazione dell’articolo 12, D.Lgs. 124/2004, non pone limitazioni all’individuazione della platea dei destinatari del provvedimento, che, pertanto, non si riferisce esclusivamente a soggetti privati. Tuttavia, per quanto attiene al caso in cui la P.A. non paghi le retribuzioni dei propri dipendenti “diretti”, il ricorso alla diffida accertativa si può concretamente ipotizzare solo in casi residuali, poiché, il più delle volte, esso si scontra con la disciplina speciale (e con i relativi divieti) dettata per i casi di grave dissesto finanziario degli Enti pubblici, pertanto, ricorrendo tali circostanze, non si ritiene opportuno emettere un provvedimento di diffida accertativa. Più rilevante può apparire l’ipotesi in cui la P.A. sia chiamata a rispondere quale obbligata in solido con il datore di lavoro privato: nell’ipotesi in cui le Amministrazioni pubbliche ricoprano il ruolo di responsabili solidali ai sensi del dettato di cui all’articolo 1676, cod. civ., si ritiene possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto, “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Tuttavia, si ritiene che nei confronti delle P.A. sia sempre preferibile far precedere l’eventuale notifica della diffida accertativa da un’informativa rivolta alla stazione appaltante e all’appaltatore/datore di lavoro, finalizzata all’attivazione delle procedure ex D.Lgs. 50/2016, con l’avvertenza che la mancata predisposizione delle misure previste dall’articolo 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016, entro un termine ragionevolmente contenuto, comporterà l’adozione della diffida accertativa anche nei confronti della stazione appaltante.

 

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