AdE: modalità di tassazione dei redditi da pensione conseguita in Svizzera
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 125/2024, fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare rispetto a redditi da pensione svizzera nei confronti di un soggetto residente.
La fattispecie in esame riguarda un contribuente il quale, dopo aver conseguito il diritto al trattamento pensionistico in Svizzera (con annesse modalità e gestioni interessate, e quindi sia il primo pilastro AVS, sia il secondo pilastro LPP), intende trasferire la residenza in Italia a partire dall’anno immediatamente successivo alla fine dell’attività lavorativa, e quindi dall’inizio della fruizione del primo dei due trattamenti pensionistici.
In prima istanza, l’Agenzia ascrive tali redditi a quelli ordinariamente aventi natura pensionistica, e quindi ricompresi nella platea definita dall’articolo 49, Tuir.
La tassazione nel territorio italiano è poi anche frutto dell’applicazione della disposizione convenzionale rispetto agli accordi contro le doppie imposizioni presenti tra Italia e Svizzera.
Tale orientamento deve in ogni caso tenere in considerazione della particolare previsione che riguarda i trattamenti pensionistici che ancorché percepiti da soggetti residenti in Italia, sono maturati e correlati a prestazioni rese in Svizzera (e quindi all’annessa normativa), e non prevedono in fase di erogazione l’interessamento di intermediari finanziari italiani per quanto concerne il pagamento.
Al ricorrere di tali condizioni è quindi in ogni caso prevista l’applicazione dell’imposizione sostitutiva.