19 Giugno 2018

L’accordo di ricollocazione: nuove opportunità per lavoratori e datori di lavoro

di Cristian Valsiglio

Il Ministero del lavoro, congiuntamente all’Anpal, ha emanato le istruzioni operative relativamente all’accordo di ricollocazione previsto ai sensi dell’articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, L. 205/2017, tramite la circolare n. 11/2018.

La disposizione normativa in commento prevede, sostanzialmente, 2 novità:

1. la possibilità di riconoscere in via anticipata l’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Anpal;

2. sgravi e incentivi per datori di lavoro e lavoratori in caso di nuova assunzione in un periodo di potenziale applicazione della ricollocazione.

L’assegno di ricollocazione è uno strumento di politica attiva del lavoro previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, che consente, ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, di fruire di un servizio di ricollocazione pagato tramite l’assegno di ricollocazione.

La nuova disposizione, commentata dalla predetta circolare, estende la platea dei fruitori dell’assegno di ricollocazione, non solo ai soggetti disoccupati percettori di NASpI da 4 mesi, ma anche ai soggetti rientranti in un piano di Cigs.

A tal fine, la procedura di consultazione sindacale (articolo 24, D.Lgs. 148/2015), finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale (non anche di contratto di solidarietà) in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, potrà concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso alla Cigs dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione.

In fase di prima applicazione, fino al 30 settembre 2018, l’accordo di ricollocazione può essere distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione).

L’accordo, sottoscritto secondo il modello allegato alle 2 circolari, deve necessariamente essere trasmesso all’Anpal dal datore di lavoro, nel termine di 7 giorni dalla stipula.

Nel rispetto della nuova disposizione i lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili potranno richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.

Venendo alle agevolazioni, si fa presente che il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

  • l’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • la corresponsione, da parte dell’Inps e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Lato nuovo datore di lavoro, è previsto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua nel limite di 12 mesi (per contratti a termine) e 18 mesi (per contratti a tempo indeterminato).

 

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