18 Luglio 2018

Accordo di ricollocazione dei lavoratori in esubero: le istruzioni operative dal Ministero del lavoro e dall’Anpal  

di Maria Magri

La Legge di Stabilità 2018, nel recepire l’accordo del 1° settembre 2016 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ha introdotto un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori.

Con la circolare congiunta n. 11/2018, il Ministero del lavoro e l’Anpal hanno chiarito i criteri e le modalità di accesso all’assegno di ricollocazione per le situazioni di crisi aziendale che diano luogo ad esuberi.

 

Accordo 1° settembre 2016 e Legge di Stabilità 2018

Il 1° settembre 2016 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo per contribuire a risolvere la difficile situazione congiunturale e governare con più efficacia i processi di transizione industriale. Gli indicatori del mercato del lavoro risentono, infatti, di una situazione di debolezza, gli interventi legislativi di riforma degli ammortizzatori sociali hanno ridotto lo spazio di azione delle politiche passive del lavoro e, soprattutto, manca ancora un assetto compiuto delle politiche attive. L’accordo si è proposto un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali, che mette al centro la ricollocazione dei lavoratori, assegnando alle parti sociali, attraverso la contrattazione, un ruolo attivo. Sono state quindi individuate specifiche soluzioni, da adottare in 2 differenti contesti: nelle imprese interessate dalla Cigs, laddove siano previsti esuberi, si propone, attraverso un accordo sindacale, la condivisione di un “piano operativo di ricollocazione” finalizzato a favorire la formazione e la ricollocazione dei lavoratori, già durante il periodo di cassa integrazione (per le attività di formazione e di outplacement le parti hanno previsto la possibilità di operare attraverso i Fondi interprofessionali); nelle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa e non complessa, laddove vi siano concrete possibilità di rilancio delle attività produttive, si propongono, oltre alle misure sopra descritte, anche alcuni correttivi alla disciplina degli ammortizzatori sociali.

I contenuti dell’intesa sono stati recepiti nella Legge di Stabilità 2018 (comma 136, che ha inserito l’articolo 24-bis nel D.Lgs. 148/2015).

La nuova normativa mira a limitare il ricorso al licenziamento, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

La procedura di consultazione nei casi di Cigs può concludersi anche con un accordo che preveda un piano di ricollocazione che riguardi i profili professionali a rischio di esubero.

Per agevolare la gestione della transizione di questi profili, l’accordo può prevedere che i lavoratori interessati possano richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23, D.Lgs. 150/2015. La vera novità è che, in deroga alla norma generale che disciplina l’assegno di ricollocazione, l’assegno stesso è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale, ossia non occorre che il lavoratore abbia già risolto il rapporto di lavoro

L’accordo sindacale, all’esito della procedura di consultazione, può altresì prevedere che i Centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio garantito dall’assegno di ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore avrà i seguenti benefici:

  • esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr;
  • corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Sono previsti incentivi anche per il datore di lavoro che assume il lavoratore in questione.

Si tratta, in sostanza, di una misura “anticipata” di politica attiva, finalizzata ad abbreviare il più possibile la “fase di transizione” del lavoratore verso un nuovo impiego.

 

I chiarimenti dal Ministero del lavoro e dall’Anpal

Con la circolare n. 11/2018 il Ministero del lavoro e l’Anpal hanno chiarito i criteri e le modalità di accesso all’assegno di ricollocazione per le situazioni di crisi aziendale che diano luogo a esuberi.

In particolare, viene evidenziato che la procedura di consultazione sindacale, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tale accordo è ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale di cui all’articolo 24, D.Lgs. 148/2015.

Resta escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l’intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.

Il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le parti hanno inteso definire il piano di ricollocazione: tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla stessa circolare (in tale modello non sono richiesti i nominativi dei lavoratori).

Peraltro, in fase di prima applicazione (cioè fino al 30 settembre 2018), l’Anpal ammette che l’accordo di ricollocazione risulti distinto dal verbale di consultazione e temporalmente successivo.

In sostanza, quindi, non è indispensabile inserire contestualmente, nel verbale della procedura di consultazione, anche l’accordo di ricollocazione.

Tale possibilità è molto positiva: se non fosse stata concessa, infatti, il sindacato probabilmente troverebbe più difficoltà nel fare accettare la Cigs ai lavoratori. Ciò in quanto sarebbe “costretto” subito a definire nel dettaglio il piano degli esuberi e, quindi, a inserire nel verbale di consultazione anche il vero e proprio accordo di ricollocazione definito in tutti i suoi particolari. L’operazione può avere qualche chance di successo se non si dilata eccessivamente il momento in cui il piano va definito nel dettaglio. In questo caso, le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro o Regione).

L’accordo va trasmesso all’Anpal, a cura del datore di lavoro, entro 7 giorni dalla stipula.

L’accordo deve essere stipulato quando ancora residuino almeno 7 mesi di durata del programma di riorganizzazione o crisi aziendale; in tal modo si garantisce ai lavoratori di usufruire del servizio di assistenza intensiva per un periodo non inferiore a 6 mesi. Il limite non si applica agli accordi stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della circolare.

I lavoratori rientranti negli ambiti o profili indicati nell’accordo possono richiedere all’Anpal l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di Cigs. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

L’Anpal verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella della Cigs e comunque non inferiore a 6 mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno.

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, D.Lgs. 150/2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione.

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono, pertanto, essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contatto con il Centro per l’impiego competente ovvero con i soggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Un’offerta di lavoro potrà, pertanto, essere rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.

Ai lavoratori dipendenti coinvolti nell’accordo di ricollocazione, per i quali la riduzione di orario connessa all’integrazione salariale sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, si applica la disciplina prevista dall’articolo 22, comma 3, D.Lgs. 150/2015, in tema di condizionalità del beneficio.

Il lavoratore che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, usufruisce di:

  1. esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr; le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale e previdenziale applicabile ai sensi della disciplina vigente, ossia queste eventuali ulteriori somme son oassoggettate al regime di favore previsto per le somme corrisposte “ad incentivo all’esodo”;
  2. corresponsione, da parte dell’Inps e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.

Il datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua.

L’importo è annualmente rivalutato dall’Inps sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e spetta a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

  1. 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  2. 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Ai fini della fruizione del beneficio – che, in pratica, ricalca l’assetto dei benefici contributivi previsti a suo tempo per chi assumesse soggetti in mobilità – l’Anpal comunica all’Inps i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.

 

Funzionerà?

Da quanto sopra, appare evidente che l’operazione avrà successo solo se ci sarà l’incontro di volontà di tutti gli attori. Ma la vera differenza la farà il lavoratore, che deve mettersi in gioco e non aspettare di essere licenziato (per poi fruire della NASpI).

Qui sta la sfida per il rilancio delle politiche attive – che finora in Italia hanno funzionato ben poco – e per la ricollocazione di soggetti che rischiano di uscire dal mondo del lavoro, con un notevole aggravio di costi a carico dello Stato.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

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