21 Luglio 2016

Accordo Confindustria detassazione: così le intese territoriali

di Luca Vannoni

 

Con accordo siglato il 14 luglio 2016 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil è stato definito un modello di accordo quadro territoriale, che dovrà poi essere implementato localmente, in via prioritaria a livello provinciale, da successivi accordi.

Chiaro è lo scopo: mettere a disposizione dei datori di lavoro che non intendono vincolarsi direttamente con intese o accordi sindacali lo strumento, il contratto di secondo livello, in grado di consentire l’applicazione del regime fiscale agevolato della detassazione dei premi di produttività.

Certo, nell’accordo territoriale quadro viene fissata, al punto 1, una sorta di assistenza obbligatoria, da parte di Confindustria, per gli accordi aziendali in assenza di rappresentanze sindacali: il passaggio riguarda le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria e deve essere considerato una clausola c.d. obbligatoria, il cui mancato rispetto non delegittima accordi aziendali siglati ai sensi dell’art.51, D.Lgs. n.81/15. Pertanto, le imprese non iscritte a Confindustria, ma che applicano solo un Ccnl ad essa riferibile, potranno direttamente concludere accordi aziendali senza rappresentanze interne, ma con organizzazioni territoriali, generalmente provinciali.

Molto più interessante è il punto 2 dell’accordo: in esso si prevede una particolare procedura per la detassabilità di premi di produttività, per aziende iscritte o che hanno conferito espresso mandato alle associazioni aderenti a Confindustria, senza accordi sindacali diretti con il datore di lavoro.

Vediamo come funziona. Le imprese dovranno adottare uno o più indicatori per misurare gli incrementi di produttività, nell’arco di un periodo congruo, con indicatori numerici specifici e su riscontri documentali. In questo caso, l’elenco della sezione 6, allegata al D.I. 25 marzo 2016, sembrerebbe essere vincolante, in base al dato letterale dell’accordo, ovviamente esclusa la voce “altro”. Le imprese dovranno comunicare, anche via mail, l’istituzione del premio di risultato, precisando periodo di riferimento, composizione del premio e indicatori, stima del valore del premio e modalità di corresponsione.

Tale comunicazione deve essere trasmessa anche a un Comitato bilaterale, che valuterà la conformità, entro 10 giorni, della comunicazione con l’accordo territoriale. Nello stesso modo, deve essere data comunicazione della corresponsione del premio ai lavoratori e al comitato.

Relativamente agli aspetti positivi, l’assenza di vincolo contrattuale collettivo e, contestualmente, il carattere esclusivamente procedimentale del disposto dell’accordo del 14 luglio 2016 offre al datore di lavoro la possibilità di fondare i premi su valutazioni unilaterali, che saranno successivamente verificate dal Comitato.

La creazione dell’ennesimo Ente bilaterale sembra quindi escludere la possibilità per i datori di lavoro non iscritti di agganciarsi agli accordi territoriali di Confindustria: tuttavia, in via alternativa all’iscrizione, il punto 2 richiama la possibilità di conferire espresso mandato alle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria aventi competenza sindacale, senza quindi gli oneri derivanti dall’iscrizione.

 

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