Accordo bilaterale sicurezza sociale Italia – Giappone: le istruzioni Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 27 marzo 2024, n. 52, fornisce chiarimenti in merito all’accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, in vigore dal 1° aprile 2024.
L’entrata in vigore dell’accordo bilaterale di sicurezza sociale siglato a Roma il 6 febbraio 2009, dal quale consegue la circolare n. 52/2024, deriva dalle previsioni contenute nella Legge 18 giugno 2015, n. 97 di ratifica, e dall’Accordo amministrativo del 30 agosto 2023.
La circolare Inps n. 52/2024 fornisce, anzitutto, l’elenco delle assicurazioni obbligatorie oggetto dell’accordo bilaterale, distinguendo quelle relative alla disciplina previdenziale italiana da quella giapponese.
La circolare passa, poi, in rassegna le regole per l’esportabilità delle prestazioni e richiama al principio generale della territorialità, secondo cui la disciplina da applicare ai rapporti subordinati ovvero autonomi, è definita in base al luogo di concreto svolgimento della prestazione.
Fa eccezione anche in tale contesto la fattispecie del distacco, che determina la permanenza dell’attrazione nella legislazione del diverso Paese contraente di invio (e non in quello di destinazione), in presenza di elementi di connessione con il datore di lavoro orinario.
Analogamente a quanto accade per altri accordi bilaterali di sicurezza sociale siglati con altri Paesi, viene definita la durata massima che può avere il distacco (5 anni prorogabili al massimo a 10) e la gestione delle assicurazioni minori che non sono oggetto del patto in questione.
Rispetto a queste, è interessante quanto previsto in tema di assicurazione ai fini della disoccupazione involontaria, la quale viene prevista in ogni caso la possibilità di non versare in maniera doppia contribuzione.
Nel caso ricorrano i requisiti derogatori, è necessario ricorrere al Modello IT/JPN/101; a tal riguardo la circolare Inps n. 52/2024, nella generale ottica di unicità del sistema previdenziale di attrazione, concede la facoltà (sia in Italia sia in Giappone) di restare assoggettati al sistema previdenziale dello Stato contraente di originaria appartenenza anche in ipotesi di concretizzazione in via incidentale di un secondo rapporto (nei confronti di un datore residente nell’altro Stato contraente).