28 Settembre 2017

Nuove linee guida per lo stage

di Luca Vannoni

Nell’ottica di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e la permeabilità tra formazione e opportunità di lavoro, in attuazione di quanto previsto dai commi da 34 a 36, articolo 1, L. 92/2012 (Legge Fornero), sono state definite con accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, datato 25 maggio 2017, le nuove Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento. Oltre a confermare una serie di trattamenti normativi ed economici minimi in favore del tirocinante, il provvedimento introduce nuove misure volte al contrasto dell’utilizzo improprio o distorto di tale istituto, spesso oggetto di un vero e proprio shopping contrattuale, dove la scelta della tipologia contrattuale avviene esclusivamente per la convenienza economica, senza tener conto dei presupposti normativi e delle condizioni qualificatorie delle forme di lavoro.

Le nuove linee guida non si applicano automaticamente e direttamente ai singoli rapporti di stage, ma necessitano che le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, attuino e recepiscano le nuove misure entro il termine di 6 mesi dalla data dell’accordo.

Entrando nel merito dl provvedimento, il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Significativo che sia stato espresso un principio in molti casi trascurato: l’esperienza lavorativa deve riguardare prestazioni per le quali è necessario un periodo formativo, scremando quelle eccessivamente elementari, dove, di fatto, la prestazione dello stagista sarebbe un perfetto surrogato dell’attività svolta con un contratto di lavoro subordinato.

A conferma della struttura di natura formativa, si pone l’espresso divieto di utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco delle attività o per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie e per ricoprire ruoli necessari nell’organizzazione.

Pertanto, lo stage deve essere estraniato dalle dinamiche gestionali della forza lavoro legate alle necessità produttive e organizzative, non solo come scelte strategiche (l’utilizzo dello stage per rispondere agli aumenti di attività o ricoprire ruoli necessari nell’organizzazione del lavoro), ma anche come gestione per sopravvenute necessità, come l’assegnazione a ruoli e attività per sostituire lavoratori temporaneamente assente, ferie, malattia o maternità (o qualunque altro evento sospensivo, stante la logica del provvedimento).

Ogni soggetto ospitante può realizzare solo un tirocinio con il medesimo tirocinante, ferme restando le possibilità di proroga o rinnovo entro il periodo massimo di durata.

Inoltre, il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui “il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di sevizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio” (punto 5, Linee guida). L’accordo vuole quindi evitare che il tirocinio sia attivato con soggetti già coinvolti in rapporti di lavoro con il soggetto ospitante, con un parametro temporale certo e un’estensione che sembra arrivare a qualunque forma di contatto lavorativo, compresi anche incarichi di prestazioni di servizi (come la somministrazione di lavoro).

Nel caso vi siano state prestazioni di lavoro accessorio – a cui si aggiungono anche le nuove prestazioni di lavoro occasionale – il tirocinio può essere attivato se la durata è stata inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti all’attivazione.

Deve essere vista come ulteriore norma per eliminare rischi di uso distorto, il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano in corso procedure di Cig straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva, salvo il caso in cui ci siano stati accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Inoltre, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo (e fatti salvi appositi accordi sindacali), non è possibile attivare tirocini per attività equivalenti a quelle per cui ha operato, nei 12 mesi precedenti, licenziamenti collettivi, per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il soggetto ospitante, infine, deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la L. 68/1999 (collocamento obbligatorio).

 

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