3 Agosto 2017

Indennità disoccupazione OTI: i chiarimenti Inps

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3180 del 1° agosto 2017, ha offerto chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, soprattutto in ordine al contenzioso amministrativo e giudiziario instaurato da tale categoria di lavoratori per l’ottenimento di indennità di disoccupazione non agricola (DSO, ASpI/miniASpI, NASpI).

L’Istituto ricorda che l’articolo 2, D.Lgs. 22/2015, conferma l’esclusione dall’ambito di applicazione della indennità NASpI degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme dell’articolo 2, comma 3, L. 92/2012.

Il messaggio precisa inoltre che al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio antecedente al licenziamento, può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo. Non si può parimenti applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi 12 mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. L’applicabilità è infatti espressamente esclusa dalle sopra richiamate disposizioni.

Infine, viene chiarito che, nel caso di un lavoratore agricolo OTI licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione, che abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola, in quanto – secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo – non residuano giornate indennizzabili. Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI qualora nel quadriennio o negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.

 

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