L’Inps attiva le prestazioni occasionali
di Luca VannoniCon l’emanazione dell’attesa circolare n. 107 del 5 luglio 2017, l’Inps ha fornito le istruzioni relative al Contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia, previsti dall’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, in sostituzione dell’abrogato lavoro accessorio mediante voucher.
Si porta quindi a compimento una delle vicende più singolari degli ultimi anni, con la cancellazione dei criminalizzati voucher e del lavoro accessorio e la sua sostituzione, lasciamo perdere le circostanze, con due bagagli – stavo giusto pensando a come poter dare una definizione tecnica che ovviasse al folclore terminologico del Legislatore, con il rimando a contratti e libretti, e ricomprendesse entrambe le tipologie: quella che mi sembra calzi di più, visto che il Legislatore ha dimostrato che vale tutto, deriva dal dialetto romagnolo, bagaglio appunto, termine che qualifica oggetti inutili, complicati, abnormi tanto che non ti ricordi come si chiamano o a cosa servono – che da una parte sono disseminati di limitazioni, anche inutili, tanto che ne rendono quasi fastidioso l’utilizzo, dall’altra, prestano il fianco a un potenziale uso distorto, con la possibilità di revoca della comunicazione di attivazione entro 3 giorni rispetto a quello previsto.
Ad ogni modo, pragmaticamente, visto che comunque possono tornare utili, andiamo a vedere i principali chiarimenti forniti.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo dei 5 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Compenso e costo CPO: compenso minimo orario di 9 euro, oneri pari a 2,97 euro (Inps Ivs) e 0,32 euro (Inail). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.
Ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
Le imprese del settore edilizia escluse dall’ambito di applicazione dei CPO sono quelle così inquadrate: CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx.
Compenso e costo Libretto famiglia: il valore nominale di 10 euro, orario, è suddiviso in:
- 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
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6 Luglio 2017 a 10:24
Ho appena finito di leggere la circolare e sono molto amareggiata perché al posto di semplificare la gestione degli adempimenti alle ditte, si complicano e dobbiamo sempre intervenire noi consulenti a gestire le cose (coi vecchi voucher le nostre ditte si arrangiavano). Al posto di migliorare peggioriamo sempre di più. Grazie ai nostri politici!
6 Luglio 2017 a 16:22
I 2500 ED I 5000 EURO… NON E’ STATO CHIARITO SE SONO NETTI O LORDI…..
6 Luglio 2017 a 17:44
Si, chiarito, netti
6 Luglio 2017 a 19:32
quindi se ho capito una comunicazione unica all’INPS integrata e nulla più all’ITL
ma come dobbiamo considerare ENTI/ASSOCIAZIONI che non sono né privati, né imprese?
E poi il costo !!! da quando si calcolano i CTR sul netto?
mi pare che non ci siamo proprio!
per non parlare del punto 7 della circolare gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori, capoverso successivo al punto 2 che cito:
“A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere
agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dalla operazione di versamento,”
cosa significa?