21 Giugno 2017

Secondo lavoro del dipendente: licenziamento solo per concreta incompatibilità

di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2017, n. 13196, ha ritenuto che l’unica interpretazione che rende legittima la previsione regolamentare è quella che esige, anche per l’esercizio di un’attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro, al pari delle altre occupazioni o attività, una verifica di incompatibilità in concreto tra l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio o la conciliabilità con il decoro dell’Ente (nel caso di specie, se la policy aziendale prevede il divieto di concorrenza anche nel caso di un dipendente part-time, il giudice del merito è tenuto a verificare l’incompatibilità dell’orario di lavoro; diversamente, non sarà possibile licenziare per giusta causa il lavoratore solo perché svolge una seconda attività).

 

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