7 Giugno 2017

Distacco transnazionale: nuovi chiarimenti dell’INL

di Redazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 5 giugno 2017 n. 4833, ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in relazione alla disciplina del distacco transnazionale di lavoratori così come regolamentato dal D.Lgs. n. 136/2016, nelle ipotesi in cui sia effettuato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi che coinvolga una pluralità di operatori economici, ovvero l’impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione.

In particolare si è precisato, ai fini della qualificazione in termini di filiale o unità produttiva dell’azienda straniera, come sia necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito.

In considerazione di ciò e alla luce delle locuzioni di “prestazioni transnazionale di servizi” nonché di “unità produttiva”, non sembra possibile qualificare in termini di sede o filiale in Italia dell’azienda straniera, lo stand temporaneo allestito in occasione di manifestazioni fieristiche.

Diversamente nei casi in cui, anche in ragione della specifica natura dell’attività svolta, sia riscontrabile nella fattispecie concreta una prestazione transnazionale di servizi nei confronti di un destinatario situato su territorio italiano, come avviene ad esempio nelle ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive (cfr. art. 5, lett. d D.M. 22 luglio 2014), l’invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero, anche solo per pochi giorni, rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al Decreto n. 136.

 

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