5 Maggio 2017

Visto di conformità e deleghe di pagamento: i chiarimenti sulla decorrenza

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha riepilogato le novità introdotte dal D.L. 50/2017 in tema di compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte e ha offerto chiarimenti in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa e decorrenza delle nuove disposizioni.

La novità consiste nel fatto che per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti; in caso di inosservanza dell’obbligo è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono infatti essere corrisposte tramite compensazione.

L’Agenzia chiarisce che i titolari di partita Iva devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per compensare i crediti d’imposta (Iva, IIDD, Irap, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

La risoluzione precisa che le nuove norme si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15.000 euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Il documento sottolinea infine che, visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno 2017.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

La circolare di lavoro e previdenza