Violazione dell’obbligo di fedeltà e non concorrenza
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/09/giustizia6.jpg)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8131, ha stabilito che l’obbligo di fedeltà ex articolo 2105 cod. civ., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Nel caso di specie si trattava di dipendenti di una testata giornalistica che avevano prestato la propria opera per una testata diversa e concorrente di un contiguo ambito territoriale.
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