Licenziamento: si perfeziona solo quando giunge all’indirizzo del destinatario
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia10.png)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8136, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente che pure è venuto a conoscenza dell’intento espulsivo del datore prima che quest’ultimo esaminasse le sue controdeduzioni depositate in qualità di incolpato, dovendosi ritenere che il licenziamento è atto recettizio nei confronti del lavoratore e, in quanto tale, produttivo di effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario: ne consegue che l’essere stato preannunciato a un terzo con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato anche al lavoratore non può farlo considerare come già perfezionatosi solo perché il lavoratore medesimo ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: