Appalto: obblighi assicurativi in caso di nullità del contratto
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 febbraio 2017, n. 3368, ha stabilito che nelle prestazioni di lavoro, cui si riferiscono i primi tre commi dell’articolo 1, L. 1369/1960, la nullità, per illiceità dell’oggetto e della causa, del contratto fra committente e appaltatore o intermediario e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, comportano che solo sul committente, e non anche sull’appaltatore, gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza peraltro che la (concorrente) responsabilità di quest’ultimo possa essere affermata in virtù dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dell’Inps nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro. Nei casi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non si configura una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli Enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’articolo 1180, comma 1 cod. civ., nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli articoli 1180 e 2036 cod. civ. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione, anche il pagamento effettuato per errore.
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