16 Febbraio 2017

Problematiche attuali nella gestione del diritto di assemblea dei lavoratori

di Luca Vannoni

Il diritto di assemblea rappresenta l’istituto essenziale per rendere effettivo il principio di libertà di opinione, sancito dall’articolo 1, St.Lav., che consente di manifestare ai lavoratori, nei luoghi dove prestano la propria opera, il proprio pensiero. Pur essendo risalente al 1970, nel quadro normativo vi sono, come vedremo in seguito, passaggi in cui contrasti interpretativi, anche a livello di Cassazione, rendono incerte le prassi aziendali nella gestione delle relazioni sindacali e aprono possibili fronti di rischio di contestazioni di antisindacalità in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto a riunirsi.

Recentemente i dubbi si sono manifestati in riferimento alle Rsu. Come noto tale forma di rappresentanza, introdotta con l’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e oggetto di recenti modifiche, se scelta determina il subentro in tutti i diritti e le prerogative sindacali che lo Statuto dei Lavoratori riconosce alle Rsa.

Arriviamo così al problema: il diritto di indire l’assemblea spetta soltanto, in via collegiale, alla Rsu ovvero anche ai singoli membri della stessa?

Al momento, preso atto del determinarsi di orientamenti giurisprudenziali tra loro in contrasto, è attesa una pronuncia a Sezioni Unite da parte della Cassazione che possa dissolvere le incertezze e i rischi di contestazione di comportamenti antisindacali.

Come ricorda infatti la recente ordinanza della Cassazione civile, Sezione lavoro, n. 24443 del 30 novembre 2016, che appunto ha rinviato la decisione alle Sezioni Unite, sulla questione esistono diversi orientamenti che, nel tempo, si sono succeduti sul tema.

Se nelle prime sentenze si dava rilevanza alla natura di organo collegiale della Rsu, escludendo che il singolo componente della Rsu possa esercitare autonomamente il potere di indire l’assemblea, con la Cassazione n. 15437/2014 il diritto di indire assemblee è stato riconosciuto non solo alla Rsu considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della Rsu, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’articolo 19, L. 300/70, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013.

 

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