25 Gennaio 2017

Prospetto informativo disabili: i chiarimenti ministeriali

di Redazione

Il Ministero del lavoro e l’Anpal, con nota n. 454 del 23 gennaio 2017, hanno offerto chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo disabili e agli obblighi assunzionali, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 alla L. 68/1999. La nota precisa che i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, L. 68/1999.

Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.

In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (non più entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, some da precedente normativa), secondo le modalità indicate dall’articolo 7, L. 68/1999, e nella nota ministeriale n. 970/2016.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l’abrogato comma 2, articolo 2, D.P.R. 333/2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

 

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