Le novità del 2017 in materia di ticket di licenziamento
di Francesco BosettiCon la fine del 2016 si è concluso l’iter avviato dalla Riforma Fornero (L. 92/2012), che ha portato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abolizione dell’indennità di mobilità, assorbita dalla NASpI, la quale diventa l’unico e universale ammortizzatore sociale a sostegno del reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Tra le conseguenze derivanti da questo “epocale” cambiamento vi è l’estensione, a partire dal 2017, dell’obbligo di versamento del ticket di licenziamento ai datori di lavoro che procedano a una riduzione del personale attraverso licenziamenti collettivi; pertanto dall’inizio del nuovo anno non è più dovuto da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs il contributo di ingresso oggi previsto nelle procedure di mobilità.
Sempre in materia di ticket di licenziamento è importante segnalare quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017, che ha reso strutturale e non più temporaneo l’esonero dal versamento del ticket previsto dalla L. 92/2012 a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalto, con conseguente riassunzione da parte del nuovo soggetto appaltatore, e di licenziamenti per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile.
Il ticket di licenziamento
La Riforma Fornero (L. 92/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di versamento di un contributo a carico delle aziende, dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato per causa diversa dalla dimissioni e dalle risoluzioni consensuali, salvo che quest’ultime non intervengano presso le commissioni di cui all’articolo 7, L. 604/1966.
Come previsto dall’articolo 2, comma 31, L. 92/2012, nei casi di interruzione di rapporto di lavoro che, indipendentemente dal requisito, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Per l’anno 2016 tale contributo è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un importo massimo di 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale (vanno calcolate le frazioni di mesi superiore a 15 giorni) e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.
Tale contributo, denominato ticket di licenziamento, il cui obbligo di versamento è in vigore dal 1° gennaio 2013, è stato introdotto per limitare le spese dello Stato per il finanziamento degli ammortizzatori sociali attraverso una contribuzione dei datori di lavoro alla spesa pubblica in caso di licenziamento del lavoratore.
Alla base della partecipazione delle aziende al sostegno del reddito di soggetti che abbiano perso involontariamente la propria occupazione vi è il nesso tra contributo e il teorico diritto alla NASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Il ticket di licenziamento e l’abrogazione dell’indennità di mobilità
La riforma del lavoro avviata con la L. 92/2012 produce i suoi ultimi effetti con l’avvento del nuovo anno: a decorrere dal 1° gennaio 2017 risultano infatti abrogati numerosi articoli della L. 223/1991:
- l’articolo 5, commi 4, 5 e 6 che disciplina il versamento della tassa di ingresso alla mobilità;
- gli articoli da 6 a 9, che disciplinano le liste di mobilità, l’indennità di mobilità e le agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- l’articolo 11, comma 2, che disciplina la concessione di un’indennità di disoccupazione speciale edile al completamento delle opere pubbliche di grandi dimensioni;
- l’articolo 16, commi da 1 a 3, che stabilisce i requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità e il versamento del contributo ordinario di finanziamento da parte dei datori di lavoro;
- l’articolo 25, comma 9, che regolamenta la concessione di agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
La modifica legislativa che assume più rilevanza è senza dubbio l’abrogazione dell’indennità di mobilità riconosciuta oggi ai lavoratori:
- che abbiano perso il posto di lavoro all’esito della procedura di mobilità, venendo meno il percorso prefigurato nel programma di Cigs;
- che abbiano subito un licenziamento collettivo in conseguenza della cessazione dell’attività ovvero della riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’indennità NASpI diventa l’unico ammortizzatore sociale a sostegno del reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, assorbendo così i vari trattamenti in vigore, compresa l’indennità di mobilità.
Con la definitiva abolizione del collocamento in mobilità, a decorrere dal 2017 le aziende non sono più tenute a versare all’Inps il relativo contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, L. 223/1991, che viene sostituito dal ticket di licenziamento ex articolo 2, comma 31, L. 92/2012, in ossequio al principio affermato dalla Riforma Fornero, secondo il quale le aziende sono tenute all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Il ticket di licenziamento e la procedura di licenziamento collettivo
Risulta opportuno, di fronte a questo significativo cambiamento che riguarda le aziende soggette alla Cigs, soffermarsi su un raffronto tra gli obblighi contributivi in essere fino alla fine del 2016 e gli obblighi contributivi che entreranno a pieno regime con l’anno nuovo.
Ad oggi, per la concessione dell’indennità di mobilità il Legislatore ha previsto l’obbligo di versamento di 2 contributi:
- un contributo ordinario, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, da versare mensilmente da parte di tutte le aziende rientranti nella normativa della mobilità;
- un contributo, eventuale, da versare da parte delle imprese che effettivamente attivano la procedura di mobilità, parametrato sul numero dei lavoratori interessati. Questo contributo, da versare in 30 rate mensili, è pari a 6 mensilità del massimale Cig nel caso in cui il datore di lavoro abbia licenziato i lavoratori nel corso o al termine di un periodo di Cigs ovvero a pari 9 mensilità se il datore di lavoro ha proceduto ai licenziamenti collettivi senza aver preventivamente richiesto la Cigs.
In entrambi i casi il contributo è ridotto a 3 mensilità per ogni lavoratore nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali.
Al momento della comunicazione di apertura della procedura, l’azienda è tenuta a versare un anticipo del contributo di mobilità, pari a una mensilità del trattamento lordo per ogni lavoratore ritenuto eccedente, da recuperare poi su quanto viene successivamente versato a saldo.
Tale contribuzione (sia quella ordinaria che il contributo di mobilità) è sostituita dal 2017 dal ticket di licenziamento, volto al finanziamento della NASpI: il datore di lavoro deve versare, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Per effetto dell’articolo 2, comma 35, L. 92/2012, è prevista una penalizzazione analoga a quella attualmente in essere per la procedura di mobilità; nell’ipotesi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia oggetto di un accordo sindacale, il ticket di licenziamento viene moltiplicato per 3.
Dall’esempio che segue appare evidente che il passaggio dal contributo di ingresso al ticket di licenziamento comporta una rilevante riduzione dei costi per le aziende che procedono a licenziare collettivamente; in aggiunta si evidenzia che le aziende non devono più versare mensilmente il contributo ordinario alla mobilità pari allo 0,30% della retribuzione mensile dei lavoratori che possono essere beneficiari del trattamento.
Il rovescio della medaglia di tale riduzione dei costi consiste nell’impossibilità di rateizzare il ticket di licenziamento, il quale deve essere versato un’unica soluzione entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento, a differenza del contributo di ingresso alla mobilità, che ad oggi può essere versato in 30 rate mensili, senza aggravio di sanzioni e interessi[1].
ESEMPIO
Datore che di lavoro che licenzia collettivamente 5 lavoratori.
Retribuzione di ogni singolo lavoratore lorda complessiva dei ratei delle mensilità aggiuntive: 2.200,00 euro.
Anzianità aziendale: 5 anni.
Tipologia licenziamento | Importo contributo di mobilita’ | Importo ticket di licenziamento |
Licenziamento collettivo nel corso o al termine di un periodo di Cigs
(senza accordo sindacale) |
6 x (5 x 1.009,70[2]) =
30.291,00 |
3 x (5 x 1.469,85[3])=
22.047,75 |
Licenziamento collettivo senza preventiva richiesta di Cigs
(senza accordo sindacale) |
9 x (5 x 1.009,70) =
45.436,50 |
3 x (5 x 1.469,85)=
22.047,75 |
Licenziamento collettivo con accordo sindacale | 3 x (5 x 1.009,70) =
15.145,50 |
5 x 1.469,85=
7.349,25 |
La gestione delle procedure di licenziamento collettivo tra il 2016 e il 2017
Tema delicato è la gestione degli adempimenti contributivi connessi alle procedure di licenziamento collettivo per le aziende che hanno avviato la procedura nel corso del 2016, anno in cui erano ancora vigenti le regole per la messa in mobilità, e si conclude nel 2017.
In attesa di un chiarimento da parte dell’Inps, si ritiene corretto che il datore di lavoro, con procedura di mobilità conclusa entro il 30 dicembre 2016, abbia seguito le previgenti regole per la messa in mobilità, versando l’anticipazione da recuperare sulla tassa di ingresso.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 2/2013, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non possono più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento; essendo da tale data la lista abrogata, i lavoratori possono beneficiare, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità NASpI.
Nell’ipotesi in cui la procedura di licenziamento collettivo si concluda nel 2017, l’azienda non dovrà versare il contributo di ingresso alla mobilità, ma solo il contributo NASpI entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Il ticket di licenziamento nella Legge di Bilancio 2017
La Legge di Bilancio prevede, a partire dal 2017, l’esonero dal versamento del ticket previsto dalla L. 92/2012 per i datori di lavoro che effettuano licenziamenti:
- in conseguenza di cambi di appalto con conseguente riassunzione da parte del nuovo soggetto appaltatore;
- per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile.
La Legge di Bilancio 2017 rende strutturale tale misura, che per il quadriennio 2013-2016 era solo sperimentale.
L’articolo 2, comma 34, L. 92/2012, aveva infatti previsto l’esonero dal contributo per i licenziamenti nel caso di cambi d’appalto e a seguito della chiusura in edilizia per il triennio 2013-2015; successivamente l’esenzione è stata prorogata anche per il 2016 per effetto della L. 21/2016 (c.d. Milleproroghe).
L’esclusione del contributo di licenziamento nei cambi di appalto con successiva riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore
Specialmente nel settore degli appalti, la conferma strutturale dell’esonero dal versamento del contributo NASpI era attesa con grande trepidazione dalle aziende, in quanto il mancato inserimento di tale misura nella Legge di Bilancio 2017 avrebbe portato conseguenze negative dal punto di vista economico da parte delle imprese, che si sarebbero trovate a pagare il ticket di licenziamento per ogni lavoratore licenziato in seguito al cambio di appalto, che comporti il conseguente assorbimento di lavoratori cessati da parte del nuovo datore di lavoro.
Altra questione, non secondaria, consiste nel fatto che la mancata conferma dell’esonero dal punto di vista giuridico sarebbe stata contradditoria rispetto allo scopo del contributo di licenziamento previsto dalla Legge Fornero, ovvero quello di far concorrere i datori di lavoro al finanziamento dell’assicurazione sociale per l’impiego in caso di perdita dell’occupazione; fattispecie che con il licenziamento per cambio di appalto non si verifica, in quanto l’azienda che subentra nell’appalto assume i lavoratori già impiegati dal precedente appaltatore avvalendosi delle “clausole sociali”.
Le clausole sociali, inserite principalmente nei contratti collettivi nazionali riferiti a settori in cui è frequente l’utilizzo del contratto di appalto (es. Ccnl pulizie, vigilanza privata, ristorazione, igiene ambientale), hanno la funzione principale di assicurare ai lavoratori dell’impresa appaltatrice in uscita la possibilità di reimpiego alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, evitando il rischio di licenziamenti o di intervento della cassa integrazione salari e, al contempo, di semplificare per gli appaltatori uscenti la gestione delle eccedenze di personale eventualmente conseguenti alla cessazione del contratto di appalto.
Esse, inoltre, assecondano le esigenze dell’appaltatore subentrante e dell’impresa committente, i quali possono avvalersi del patrimonio di professionalità e di conoscenze accumulato da lavoratori già con esperienza sia nel settore che nello specifico appalto.
L’obbligo di versamento del ticket di licenziamento deve essere assolto nel caso in cui i lavoratori licenziati a seguito di cambi di appalto non vengono assorbiti dall’azienda subentrante all’appalto.
L’esclusione del contributo di licenziamento nell’edilizia
Il licenziamento per fine lavori, detto anche licenziamento per chiusura cantiere, rappresenta una forma tipica di recesso del rapporto di lavoro nel settore edilizia.
Tali licenziamenti sono ritenuti legittimi qualora, come ha affermato più volte la giurisprudenza, il datore di lavoro sia in grado di provare di non poter utilmente impiegare i dipendenti licenziati in altre attività, compresi altri cantieri nei quali è dislocata l’attività d’impresa (vige il c.d. onere di repêchage).
La Legge di Bilancio 2017 ha reso strutturale l’esenzione dal contributo per i datori di lavoro del settore edile che risolvono, con la motivazione di “fine cantiere” o di “fine fase lavorativa”, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le maestranze in forza.
Alla base della scelta del Legislatore di rendere definitivo l’esonero dal versamento del contributo in edilizia è stata l’esigenza di supportare un settore in forte crisi, come risulta dai dati della produzione riferita agli ultimi anni, in cui le chiusure di attività e fasi di esse sono elementi tipici e fisiologici di tale tipologia di lavorazione.
DISCIPLINA DEL TICKET DI LICENZIAMENTO DAL 1° GENNAIO 2017 | |
Obbligo versamento ticket di licenziamento: | Esenzione versamento ticket di licenziamento: |
· licenziamento per giusta causa;
· licenziamento per giustificato motivo soggettivo; · licenziamento per giustificato motivo oggettivo; · licenziamento disciplinare; · licenziamento collettivo; · licenziamento durante o al termine del periodo di prova; · licenziamento di lavoratore intermittente, esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale; · dimissioni per giusta causa; · dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; · risoluzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo; · risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria pre-licenziamento GMO o trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. |
· dimissioni volontarie;
· risoluzione consensuale; · scadenza del contratto a termine; · licenziamento lavoratore domestico; · decesso del lavoratore; · licenziamento effettuato in conseguenza di cambi di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore (misura divenuta strutturale con la Legge di Bilancio 2017, in attesa di pubblicazione in G.U.); · licenziamento per giustificato motivo per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile (misura divenuta strutturale con la Legge di Stabilità 2017, in attesa di pubblicazione in G.U.). |
[1]Ad eccezione delle aziende che hanno fatto ricorso alla procedura di mobilità per cessazione di attività, le quali devono obbligatoriamente versare il contributo di mobilità in un’unica soluzione.
[2] Massimale Cig per retribuzioni superiore a 2.102,24 euro mensili (ratei compresi).
[3] Ipotizzando che per il 2017 il ticket di licenziamento sia di importo uguale a quello del 2016, ovvero 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato (41% del massimale mensile di NASpI).
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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