16 Novembre 2016

Area di crisi industriale complessa: rettificata la durata della Cigs

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 35 del 15 novembre 2016, ha fornito ulteriori indicazioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, rispetto a quanto già illustrato con la circolare n. 30/2016.

In seguito alle manifestazioni di palese difficoltà manifestate da imprese, parti sociali e Regioni nel rispettare i limiti temporali di sottoscrizione dell’accordo e di presentazione delle istanze, il Ministero rettifica la circolare n. 30/2016 al punto 3), Durata del trattamento, stabilendo che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016 sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data.

Il testo rettificato della circolare n. 30/2016, punto 3), recita: “Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016. In considerazione della specialità della normativa in esame e tenuto conto della complessità del procedimento per la concessione del trattamento, al fine di garantire la effettiva fruibilità da parte delle imprese, si ritiene che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data. Per le medesime motivazioni, si ritiene che in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione, come argomentato di seguito al punto 5)”.

 

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