25 Ottobre 2016

Correttivo Jobs Act: il Ministero illustra le novità in tema di ammortizzatori sociali

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, ha offerto indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 185/2016 (correttivo Jobs Act), con particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del D.Lgs. 148/2015, per ciò che concerne, nello specifico, i contratti di solidarietà espansiva e la cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, il Ministero si sofferma:

  • sull’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 185/2016, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà inteso come causale per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. La trasformazione del contratto di solidarietà può essere effettuata secondo 2 criteri alternativi: o per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima del 1° gennaio 2016 oppure in corso da almeno 12 mesi. L’istanza deve essere presentata telematicamente utilizzando i moduli allegati alla circolare n. 31, unitamente al contratto collettivo di trasformazione sottoscritto e alll’elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro. La comunicazione deve essere inviata anche alla DTL territorialmente competente e all’Inps, che eroga la prestazione;
  • sull’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 185/2016, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs. Viene inoltre ribadito che la domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata telematicamente per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.

 

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