20 Ottobre 2016

Sisma centro Italia: sospensione e differimento adempimenti

di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016 il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, tra cui la proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e la sospensione di termini amministrativi.

Viene precisato che il termine di sospensione degli adempimenti tributari di cui al decreto 1° settembre 2016 del Ministro dell’economia (G.U. n. 207/2016), fissato al 20 dicembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017. Inoltre la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti individuati dal decreto del Ministro dell’economia del 1° settembre 2016, a partire dal 24 agosto 2016 e fino al 19 ottobre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nei Comuni colpiti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. I contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati non saranno rimborsati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei Comuni colpiti dal sisma.

Inoltre fino al 31 dicembre 2016:

  • sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme e le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari;
  • sono sospese le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle Camere di commercio;
  • sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le P.A. effettuati o a carico di professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale;
  • non sono computabili nel reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni;
  • ai lavoratori autonomi e datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all’allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

 

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