Omessa registrazione scritture contabili dipendenti: non applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 dicembre 2024, n. 31459, ha ritenuto che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall’articolo 3, D.Lgs. 472/1997, soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito con L. 73/2002, il regime di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’articolo 20, D.Lgs. 472/1997, più favorevole rispetto a quello disciplinato dall’articolo 28, L. 689/1981.