13 Gennaio 2025

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa: novità dal 1° marzo 2025

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024, ha offerto indicazioni in materia di NASpI in caso di evento di malattia o infortunio.

L’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 22/2015, prevede che, per accedere alla NASpI, la domanda dev’essere presentata all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; la NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Come chiarito dalla circolare Inps n. 94/2015, in ordine alla decorrenza del termine di presentazione della domanda, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’Inps o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail, insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST).

Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa abbia ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento, l’Istituto comunica che, a decorrere dal 1° marzo 2025, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro dev’essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’Inail, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

I suddetti certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

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