Licenziamento e contrattazione collettiva: effetti
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 novembre 2024, n. 29148, ha deciso che gli effetti previsti dalla L. 604/1966 non conseguono alla violazione di una norma contrattuale collettiva, atteso che le conseguenze stabilite dall’articolo 18, St. Lav., sono esplicitamente connesse alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o all’annullamento dello stesso perché intimato in difetto di giusta causa o giustificato motivo o, ancora, alla dichiarazione di nullità. Ne deriva che, quando si verta in casi di inefficacia previsti da una “norma” di natura contrattuale, il licenziamento è privo di effetto, sicché si ha la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e la permanenza, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo retributivo fino all’effettiva reintegrazione del dipendente o al suo valido ed efficace licenziamento.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato l’inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un giornalista ove, in violazione di una clausola collettiva, non sia stato preventivamente richiesto il parere del comitato di redazione, trattandosi di adempimento previsto come obbligatorio e posto a garanzia dei diritti dei lavoratori oltre che dei sindacati.
Lavoro – Licenziamento – Effetti – Contrattazione collettiva – Tutela reale – Nullità – Sussistenza – Prosecuzione de iure – Giusta causa – Giustificato motivo