Cig settore moda: al via le domande dal 3 dicembre 2024
di Barbara Garbelli Scarica in PDFCon pubblicazione del D.L. 160/2024, il Legislatore ha inteso riconoscere per il periodo 29 ottobre-31 dicembre 2024 l’ammortizzatore sociale della cassa integrazione ai lavoratori dipendenti del comparto moda, dipendenti di imprese (anche artigiane) che contano meno di 15 lavoratori assunti (si tratta, come di consueto, della media ricavata dal dato occupazionale del semestre precedente) e che operano nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario.
Con circolare n. 99 del 26 novembre 2024, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale, analizzando l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione e la compilazione del modello UniEmens.
In premessa, l’Istituto specifica che tale misura non è concessa alla generalità dei datori di lavoro, ma soltanto a coloro che, appartenenti al comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, siano classificati nei settori industria o artigianato e svolgano le attività identificate dai codici Ateco 2007; rileva, inoltre, la forza occupazionale dell’azienda richiedente, che non dev’essere superiore alle 15 unità, con attenzione al semestre precedente a quello di presentazione della domanda di cassa integrazione.
Ulteriore condizione necessaria consiste nell’aver raggiunto – al momento della richiesta di riconoscimento dell’ammortizzatore – i limiti di durata massima dei trattamenti previsti dalla normativa ordinaria per il relativo settore di appartenenza (Cigo per le imprese del settore industria e assegno di solidarietà bilaterale Fsba per le imprese artigianali).
Soddisfatti questi pre-requisiti, necessari per accedere alla nuova misura temporanea prevista dal D.L. 160/2024, le richieste dovranno essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dal momento di sospensione (o contrazione) dell’attività svolta dai lavoratori dell’impresa: il periodo di sospensione o riduzione dovrà necessariamente collocarsi successivamente alla data del 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della norma in commento) e, qualora i periodi interessati dalla richiesta siano ricompresi fra la data del 29 ottobre 2024 e quella del 3 dicembre 2024 (data di apertura delle richieste on line), il termine dei 15 giorni avrà decorrenza dal 3 dicembre.
Le richieste, che dovranno pervenire all’Istituto esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma OMNIA IS, dovranno ricomprendere l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, indicati in maniera puntuale, nel rispetto delle previsioni di compilazione delle istanze on line.
Il trattamento spettante ai lavoratori è stabilito nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale; giova ricordare che tale importo è soggetto al limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 1.392,89 euro per l’anno 2024. Per tali periodi, sarà riconosciuta la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, quantificata secondo le regole vigenti in materia di integrazioni salariali.
Gli importi di cassa integrazione, definiti in base all’effettiva riduzione dell’attività lavorativa e alle modalità sopra esposte, sono caratterizzati da corresponsione diretta da parte del datore di lavoro ai lavoratori, che riceveranno la somma a loro spettante al termine di ogni periodo di paga; tale importo, come di consueto, verrà recuperato dal datore di lavoro in sede di conguaglio dei contributi versati.
La circolare conclude la disamina del nuovo istituto definendo le regole di compilazione del modello UniEmens, che si riportano di seguito.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, dev’essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”, che assume il più ampio significato di “Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.
In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro dovranno indicare:
- nell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;
- nell’elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”;
- nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’importo autorizzato da recuperare.
In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.