Fondo di solidarietà trasporto aereo: semplificazione degli obblighi di comunicazione
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 3868 del 19 novembre 2024, ha offerto indicazioni in merito all’obbligo, per i lavoratori del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che svolgano un’attività lavorativa remunerata in costanza di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o dell’indennità NASpI e delle correlate prestazioni integrative, di darne preventiva comunicazione all’Istituto.
L’Inps comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più avvalersi, ai fini della comunicazione, del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM”, disponibile on line sul portale dell’Inps, previa autenticazione tramite la propria identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie o Cns).
Analogamente, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che svolgano attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell’indennità NASpI, dal 1° gennaio 2025 non potranno più avvalersi del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma dovranno assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione“, accessibile dal sito istituzionale dell’Inps, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione dell’indennità NASpI.
Fino al 31 dicembre 2024 le citate comunicazioni potranno essere inviate attraverso entrambi i servizi, a seconda delle seguenti tipologie di prestazione.