Controllo a distanza: provvedimenti di autorizzazione solo alla società datrice di lavoro
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha offerto chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 300/1970, nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risulti che il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono, invece, riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad esempio, società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.
L’Ispettorato precisa che in tali casi non è possibile rilasciare l’autorizzazione e viene, quindi, emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Diversamente, infatti, del provvedimento autorizzativo dell’INL beneficerebbe il soggetto terzo (committente) rispetto a quello che si sarebbe dovuto presentare ex lege come unico titolare dell’iniziativa, tanto ai fini della presentazione dell’istanza in parola che, per l’effetto, ai fini del trattamento dei dati. Di questi ultimi il legittimo istante potrebbe giovarsi solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto).