3 Settembre 2024

La semplificazione dei controlli ispettivi sulle attività economiche nel D.Lgs. 103/2024

di Giuseppe Pacifico Scarica in PDF

La nota INL n. 1357/2024 del 31 luglio 2024 fornisce i primi chiarimenti operativi a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 103/2024, che ha previsto diverse semplificazioni in materia di controlli sulle attività economiche.

In particolare, gli articoli 3 e 4, D.Lgs. 103/2024, al fine di rendere maggiormente efficienti e coordinati i controlli sulle imprese evitando sovrapposizioni e duplicazioni, introducono due nuovi strumenti:

  1. un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei quali salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione ambientale, igiene e salute pubblica. Le imprese potranno richiedere il rilascio di un report certificativo associato a un livello di basso rischio, da cui discende il diritto per l’impresa di non essere sottoposta a controlli più di una volta l’anno (articolo 5, comma 4);
  2. un fascicolo informatico di impresa da alimentare con i dati raccolti tramite le liste di conformità gestite dall’Ispettorato: le Amministrazioni che si occupano di controlli, prima di avviare le attività di vigilanza di propria competenza, dovranno consultare il fascicolo tenuto dalle CCIAA e, successivamente, alimentarlo con gli esiti delle proprie verifiche.

Accanto a queste due novità di non immediata attuazione, l’articolo 6, D.Lgs. 103/2024, disciplina, in alternativa alla “classica” diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2024 – e questa è la novità principale del decreto in trattazione – la “diffida amministrativa”, un atto prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento, che da un punto di vista procedurale trova applicazione con riferimento alle violazioni accertate a partire dal 2 agosto 2024, anche se riferite a condotte poste in essere precedentemente: in presenza delle condizioni prescritte dal D.Lgs. 103/2024 (e di seguito specificate), il personale ispettivo dovrà diffidare l’interessato a “porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida”.

In questo modo si prevede che, per alcune fattispecie di violazioni meno gravi e di carattere formale (tali, cioè, da non recare danno all’interesse pubblico), gli imprenditori possano sanare le proprie condotte senza incorrere in sanzioni.

Una volta notificato il suddetto provvedimento, secondo modalità ancora da definire, potranno pertanto verificarsi due situazioni:

  • in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio;
  • di converso, in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo, entro 90 giorni dall’accertamento, dovrà provvedere a contestare l’illecito ai sensi dell’articolo 14, L. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi di quelli per la notificazione degli estremi della violazione – applicando, conseguentemente, gli importi sanzionatori di cui all’articolo 16 della medesima L. 689/1981.

Il mancato adempimento alla diffida determinerà, altresì, la revoca del nuovo report certificativo (di cui all’articolo 3).

Perché possa trovare applicazione la “diffida amministrativa”, in luogo di quella “classica”, occorre che:

  • per le violazioni accertate sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (soggetta alla disciplina di cui alla L. 689/1981) non superiore, nel massimo, a € 5.000 (individuato quale limite in astratto previsto dalla disposizione sanzionatoria e non come sanzione irrogata in concreto);
  • la violazione debba essere materialmente sanabile, essendo escluse, pertanto, tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non sia più recuperabile (come, ad esempio, avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di orario e tempi di lavoro di cui al D.Lgs. 66/2003);
  • l’impresa oggetto di accertamento nell’arco dei 5 anni precedenti non sia incorsa in violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • la violazione non afferisca obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non sia espressione dell’adeguamento a “vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

Nelle more dell’emanazione di ulteriori chiarimenti, ivi compresa la puntuale elencazione delle violazioni più ricorrenti assoggettabili alla nuova “diffida amministrativa”, come preannunciato dalla circolare in commento, ci si interroga sulla reale portata di tale istituto, poiché, a una prima analisi, parrebbe suscettibile di trovare applicazione per un novero alquanto limitato di illeciti.

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