Novità ispettive in vigore dal 2 agosto: prime indicazioni INL
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con nota n. 1357 del 31 luglio 2024, ha offerto le prime indicazioni operative in merito al D.Lgs. 103/2024, recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche, che entrerà in vigore domani, 2 agosto 2024. Il decreto ha previsto diverse novità sia per quanto riguarda la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Viene introdotta la nozione di “diffida amministrativa”, da intendersi quale “invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa”; si tratta, pertanto, di un atto diverso dalla diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004, e prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento. In merito, l’articolo 6 del decreto prevede che, “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. La diffida amministrativa troverà, dunque, applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi; laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le “normali” procedure sanzionatorie, ivi compresa l’adozione della diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In merito alla diffida amministrativa, la nota precisa anche il campo di applicazione e le modalità procedurali.
Il D.Lgs. 103/2024, all’articolo 2, introduce alcune disposizioni finalizzate a una semplificazione degli adempimenti amministrativi, non ancora effettivamente operative.
L’articolo 3 del decreto istituisce, ai fini della programmazione dei controlli, un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori, ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, dell’igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica. Rispetto a ciascun ambito, l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora, sulla base di alcuni parametri (ad esempio, esito dei controlli subiti nei precedenti 3 anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso “al quale è associabile un Report certificativo”. Il Report certificativo potrà essere rilasciato, a domanda, da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati.
L’articolo 4, sebbene non immediatamente operativo, stabilisce che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle CCIAA, con modalità che sono da definire. Le P.A. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso: la disposizione deve ritenersi immediatamente operativa qualora tali documenti e informazioni siano effettivamente disponibili per l’INL.
L’articolo 5 del decreto introduce alcuni principi informatori sui controlli alle imprese. Viene precisato che non appare sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’INL la previsione secondo cui le Amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Da tale obbligo sono, infatti, esonerate tutte le iniziative avviate dalle Amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Va da sé, infatti, che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo ne vanificherebbe l’efficacia.
Infine, viene precisato che le previsioni contenute nel D.Lgs. 103/2024, in particolare quelle di cui all’articolo 6 in materia di diffida amministrativa, trovano applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente, in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.