Lavoro a termine: assegnazione mansioni al lavoratore assunto per esigenze sostitutive
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 aprile 2024, n. 10391, ha stabilito che, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui all’articolo 1, D.Lgs. 368/2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione dev’essere funzionale alle esigenze dell’impresa, con la conseguenza che l’imprenditore – nell’esercizio del proprio potere di organizzazione – ha la facoltà di disporre l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza e assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’impresa per effetto della prima.