I nuovi incentivi all’occupazione per il biennio 2024/2025
di Manuela Baltolu Scarica in PDFIl “decreto coesione” introduce diversi incentivi alle assunzioni sulla falsa riga di quelli ancora in essere, con proprie caratteristiche e peculiarità.
Poker di agevolazioni contributive
Il D.Lgs. 60/2024, denominato “decreto coesione” contiene, appunto, disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea.
Esso introduce una serie di misure atte a coadiuvare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e professionali intraprese da giovani under 35, nonché ben 4 incentivi alle assunzioni, differenziati per tipologia di soggetti interessati, per zone geografiche e settori economici interessati.
Sono tutte agevolazioni contributive “dirette”, che comportano cioè una riduzione diretta della contribuzione Inps a carico dei datori di lavoro, e pertanto soggette sia al possesso della regolarità contributiva (Durc) di cui ai commi 1175 e 1175-bis, articolo 1, L.296/2006, sia al rispetto dei principi di cui all’articolo 31, D.Lgs.150/2015, nonché al rispetto della contrattazione collettiva e di tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nessuna delle misure citate avrà effetti immediati, sia per quanto riguarda la decorrenza delle assunzioni e trasformazioni agevolate (1° luglio o 1° settembre 2024), sia per la necessità che vengano pubblicati specifici decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mef, nonché per la necessaria autorizzazione dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue e, infine, per la mancanza della consueta circolare operativa Inps che fornirà i dettagli tecnici per poter indicare le agevolazioni all’interno delle denunce contributive.
Il D.L. 60/2024 afferma inoltre che ogni misura sarà concessa nei limiti delle risorse stanziate, e, pertanto, è facilmente ipotizzabile la necessità di un’istanza di richiesta preventiva di sgravio da parte dei datori di lavoro, che consenta all’Inps di monitorare la consistenza del plafond disponibile.
Non è stato specificato il regime di aiuti di Stato cui i nuovi incentivi faranno riferimento; vista la necessità dell’autorizzazione dell’Unione Europea, potrebbero rientrare nel temporary crisis and transition framework[1], ma probabilmente tale dato sarà reso noto negli atti di prassi dell’Inps.
Tutte le misure sono cumulabili esclusivamente con la superdeduzione del 120 o 130% del costo del lavoro ex articolo 4, D.Lgs. 216/2023[2], relativo all’incremento occupazionale rilevato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello precedente, in base a quanto disposto dal medesimo articolo 4, D.Lgs. 216/2023. Tale cumulo appare logico, in quanto si tratta di una misura contributiva (agevolazioni di cui al D.L. 60/2024), con altra misura fiscale (superdeduzione), che comporta una riduzione dell’imposta da versare per effetto del maggior importo di costo dedotto (120 o 130% in luogo del 100%) e che, tra l’altro, non necessariamente riguarderà il costo del lavoro imputabile ai medesimi lavoratori per i quali si beneficia anche della riduzione contributiva.
Tale apertura è da accogliere positivamente, poiché, analogamente, potrebbe riguardare anche il cumulo della superdeduzione con le agevolazioni strutturali attualmente in essere, ovvero l’esonero donne e over 50 di cui alla L. 92/2012 e l’under 30 di cui alla L. 205/2017, nonché a periodi ancora agevolati per effetto di esonero donne e under 36 di cui alle L. 178/2020 e L. 197/2022.
Inoltre, i datori di lavoro che usufruiranno dei nuovi incentivi, avranno diritto alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 o 2028 utilizzando come riferimento, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’incentivo all’occupazione utilizzato; tuttavia questa facilitazione non avrà effetti sul saldo delle imposte dovute, comportando pertanto un vantaggio temporaneo, con un minor esborso da parte delle aziende esclusivamente nella determinazione degli acconti.
Certamente ogni intervento volto a ridurre il costo del lavoro non può che essere accolto positivamente.
Ciononostante, sarebbe interessante effettuare un’indagine sulle risorse messe in campo dai vari governi a titolo di incentivi alle assunzioni negli ultimi 15-20 anni, per valutare se, con le medesime somme, si sarebbe potuta valutare una riduzione strutturale del costo, anziché dover far ricorso ai numerosi bonus “a tempo”, tra l’altro pieni di condizionalità insidiose che spesso ne causano la materiale impraticabilità, con effetti decisamente inferiori alle aspettative.
Il “bonus giovani” (articolo 22)
Il “bonus giovani” riguarda assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di under 35 che, in precedenza, non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che avverranno nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
Sono esclusi i dirigenti, gli apprendisti, e i lavoratori domestici, mentre precedenti assunzioni con contratti di apprendistato non proseguite in ordinari rapporti a tempo indeterminato, non inficiano la misura; non è specificato se relativamente a rapporti avuti con altri datori o anche con il medesimo datore che utilizza tale bonus.
Lo sgravio è pari al 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 500 euro al mese e per una durata massima di 24 mesi; l’importo massimo mensile è elevato a 650 euro nel caso di unità produttiva situata all’interno della c.d. “Zona Economica Speciale unica – Z.E.S. unica”, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
In base al dettato normativo la misura in trattazione non potrà essere applicata in coda agli ulteriori 12 mesi di regime contributivo speciale per i contratti di apprendistato confermati in contratti ordinari a tempo indeterminato[3].
Inoltre, la fruizione sarà preclusa ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per g.m.o. o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione/trasformazione agevolata nella medesima unità produttiva.
A coloro che procederanno nei 6 mesi successivi l’assunzione/trasformazione agevolata al licenziamento per g.m.o. sia del lavoratore agevolato, che di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, l’incentivo sarà revocato e dovranno procedere alla restituzione degli importi fruiti.
Infine, l’esonero in discussione spetterà anche in riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero, unica eccezione all’assenza di precedenti rapporti di lavoro indeterminato.
Come già accennato nelle premesse, la piena operatività di tale beneficio necessita del decreto attuativo, dell’autorizzazione dell’Unione Europea e della circolare operativa Inps.
Caratteristiche lavoratore | · Under 35
· No precedenti rapporti a tempo indeterminato |
Rapporti incentivati | · Assunzioni a tempo indeterminato
· Trasformazioni tempo determinato a tempo indeterminato |
Decorrenza evento incentivato | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
Durata e misura esonero | Durata massima 24 mesi
· 100% Inps, max. 500 euro mese (6.000 anno) entro spesa massima autorizzata · Z.E.S. Unica:100% Inps, max. 650 euro mese (7.800 anno) entro spesa massima autorizzata |
Cumulabilità | Non cumulabile, eccetto che con “Superdeduzione” articolo 4, D.Lgs. 216/2023 |
Particolarità | · Spetta anche se il lavoratore ha avuto precedenti rapporti di apprendistato non convertiti in rapporti ordinari a tempo indeterminato
· In caso di cessazione del rapporto di lavoro e successiva assunzione presso altro datore, possibile fruire dell’incentivo residuo no applicazione successivamente al periodo agevolato post conferma dell’apprendista |
Esclusioni | · Dirigenti
· Apprendisti · Domestici · No licenziamenti g.m.o. o collettivi nei 6 mesi precedenti nella medesima unità produttiva |
Revoca incentivo | Se licenziamento g.m.o. nei 6 mesi successivi del lavoratore agevolato o altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva |
Ulteriori misure correlate | Acconti di imposta per il 2027 senza considerare esonero |
Curiosità | No applicabilità post ulteriori 12 mesi di regime agevolato ex apprendisti |
Ulteriori elementi necessari per la piena operatività | · Decreto Ministeriale per la definizione dei rapporti con Inps e modalità di comunicazione datore di lavoro
· Autorizzazione UE articolo 108, § 3, Tfue · Circolare Inps |
Il “bonus donne” (articolo 23)
Il “bonus donne” riguarda le sole assunzioni a tempo indeterminato[4] effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di donne con le seguenti caratteristiche:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella Z.E.S. unica; il testo normativo inserisce anche “nelle aree di cui all’art.2, punto 4 lettera f) reg. UE 651/2014”, ma tale riferimento normativo non individua zone geografiche, bensì soggetti “occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”, individuati per il 2024 dal D.M. 365/2023;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
L’incentivo è pari 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 650 euro al mese e per una durata massima di 24 mesi, solo nel caso in cui l’assunzione agevolata comporti un incremento netto occupazionale su base mensile rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
È interessante sottolineare che, rispetto alle zone di residenza delle donne svantaggiate di cui alla L. 92/2012, non si deve più fare riferimento alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027[5], ma alle sole regioni della Z.E.S. unica.
Anche per questo incentivo occorre attendere il decreto attuativo e la circolare operativa Inps, mentre non viene menzionata l’autorizzazione dell’Unione Europea.
Caratteristiche lavoratrice | · Prive di impiego reg. retr. ultimi 6 mesi e residenza nella Z.E.S. Unica
· Prive di impiego reg. retr. ultimi 6 mesi e residenti “e nelle aree di cui all’art.2, punto 4 lettera f) reg. UE 651/2014” – settori e professioni con alta disparità occupazionale di genere · Prive di impiego reg. retr. da 24 mesi ovunque residenti |
Rapporti incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato |
Decorrenza evento incentivato | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
Durata e misura esonero | Durata massima 24 mesi
100% Inps, max. 650 euro mese (7.800 anno) entro spesa massima autorizzata |
Cumulabilità | Non cumulabile, eccetto che con “Superdeduzione” articolo 4, D.Lgs. 216/2023 |
Particolarità | Incremento netto occupazionale mensile su media 12 mesi precedenti |
Esclusioni | · Apprendisti
· Domestici |
Ulteriori misure correlate | Acconti di imposta per il 2027 senza considerare esonero |
Ulteriori elementi necessari per la piena operatività | · Decreto Ministeriale per la definizione dei rapporti con Inps e modalità di comunicazione datore di lavoro
· Circolare Inps |
Il “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” (articolo 24)
Il “bonus Z.E.S. unica” riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, che avverranno nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 nelle sedi o unità produttive situate all’interno di tale zona, di soggetti over 35 disoccupati da 24 mesi.
Potranno fruirne esclusivamente i datori di lavoro “che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione”; tale affermazione necessita di un chiarimento sulla modalità di determinazione di tale consistenza, se sul numero di “teste” presenti al momento dell’assunzione agevolata o se sulla media mensile degli occupati, nonché sulla valorizzazione, per eventuali successive assunzioni agevolate, dei lavoratori assunti in precedenza e portatori della medesima agevolazione.
L’esonero è pari al 100% dell’Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 650 euro al mese e per una durata massima di 24 mesi.
Come per il “bonus giovani” di cui all’articolo 22, la fruizione sarà preclusa ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per g.m.o. o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata nella medesima unità produttiva.
Ai datori di lavoro che procederanno a licenziamenti per g.m.o. nei 6 mesi successivi l’assunzione, sia del lavoratore agevolato sia di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, la misura sarà revocata e sarà intimata la restituzione dell’incentivo fruito.
Anche in questo caso, inoltre, il Legislatore afferma che l’esonero in discussione spetterà “altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo”; in realtà non viene richiesta, come per il “bonus giovani”, l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, ma il possesso dello status di disoccupato da almeno 24 mesi.
In ragione di ciò, la possibilità di fruire dell’incentivo residuo per assunzioni successive dovrebbe, per logica conseguenza, essere subordinata o al perdurare dello stato di disoccupazione o, al contrario, essere concessa anche laddove lo status di disoccupato sia venuto meno per effetto della prima assunzione incentivata, per la quale non è stato possibile fruire dell’intera misura.
Ciò in quanto la definizione di disoccupato discende dalla lettura combinata dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015, che identifica quali soggetti privi di impiego coloro che dichiarano, in forma telematica, la D.I.D[6]., e afferma che lo status di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, e della circolare Mlps n. 34/2015, che specifica che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, o a coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, pari, per il 2024, a 8.500 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo.
Pertanto, laddove le condizionalità indicate siano presenti, la mera esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non costituisce, di per sé, perdita automatica dello status di disoccupazione, ma occorre verificare anche la consistenza dei redditi prodotti.
Altra considerazione, che riguarda sia il qui esaminato bonus Z.E.S. unica sia anche il “bonus giovani”, nella sua formula con massimale mensile differenziato prevista per la Z.E.S. unica, è relativa al mancato richiamo nel testo normativo alla residenza dei lavoratori portatori di tali misure, poiché il supplemento n. 1133 del 7 maggio 2024 al D.L.60/2024 afferma che i destinatari delle misure in trattazione sono “i giovani under 35, le donne svantaggiate e i soggetti disoccupati della Zona Economica Speciale per il mezzogiorno”.
Tale assunto, a parere di chi scrive, identifica inequivocabilmente i residenti all’interno della Z.E.S. per quanto riguarda i disoccupati portatori del “bonus Z.E.S.”, ma potrebbe ben estendere, per analogia, il concetto della residenza anche al “bonus giovani” laddove riguardi sedi e unità produttive situate nella Z.E.S., allorquando l’incentivo concesso sia da interpretare non soltanto come aiuto all’occupazione nel mezzogiorno, ma anche e soprattutto a beneficio dei soggetti ivi residenti.
La misura potrà materialmente essere utilizzata una volta che verranno pubblicati il relativo decreto attuativo, l’autorizzazione dell’Unione Europea e la circolare operativa Inps.
Caratteristiche lavoratore | · Over 35
· Disoccupati da 24 mesi |
Rapporti incentivati | · Assunzioni a tempo indeterminato in sedi o unità produttive all’interno della Z.E.S. Unica |
Decorrenza evento incentivato | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
Durata e misura esonero | Durata massima 24 mesi
· 100% Inps, max. 650 euro mese (7.800 anno) entro spesa massima autorizzata |
Cumulabilità | Non cumulabile, eccetto che con “Superdeduzione” articolo 4, D.Lgs. 216/2023 |
Particolarità | In caso di cessazione del rapporto di lavoro e successiva assunzione presso altro datore, possibile fruire dell’incentivo residuo |
Esclusioni | · Datori di lavoro che occupano oltre 10 lavoratori nel mese di assunzione
· No licenziamenti g.m.o. o collettivi nei 6 mesi precedenti nella medesima unità produttiva · Dirigenti |
Revoca incentivo | Se licenziamento per g.m.o nei 6 mesi successivi del lavoratore agevolato o altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva |
Ulteriori misure correlate | Acconti di imposta per il 2028 senza considerare esonero |
Ulteriori elementi necessari per la piena operatività | · Decreto Ministeriale per la definizione dei rapporti con Inps e modalità di comunicazione datore di lavoro
· Autorizzazione UE articolo 108, § 3, Tfue · Circolare Inps |
L’esonero per assunzioni “nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” (articolo 21)
Per i soggetti under 35 disoccupati che avvieranno dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nuove attività imprenditoriali, nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica, con le caratteristiche che saranno identificate da apposito decreto[7], è stato previsto uno specifico incentivo, volto alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo di soggetti under 35, dalla lettura del testo normativo senza nessun altro ulteriore requisito in capo al lavoratore.
Il beneficio è pari al 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 800 euro al mese e per una durata massima di 36 mesi.
Stante la durata superiore alle altre misure introdotte (36 mesi contro i 24 di bonus giovani, donne e Z.E.S. unica), nonché anche il plafond mensile superiore (800 euro contro 500 – 650 previsti per gli altri incentivi, unitamente al requisito del limite dei 10 lavoratori), questo particolare sgravio contributivo è sicuramente mirato al sostegno dello sviluppo nelle micro imprese dei settori emergenti indicati nel titolo dell’articolo del D.L. di riferimento (articolo 21).
Come nei casi precedenti, occorre decreto attuativo, autorizzazione UE e circolare Inps.
Caratteristiche lavoratore | Under 35 |
Rapporti incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, per datori di lavoro under 35 disoccupati che hanno avviato nuove attività ai sensi di apposito D.M. da emanarsi (comma 4, articolo 21, D.L.60/2024) |
Decorrenza evento incentivato | 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2025 |
Durata e misura esonero | Durata massima 36 mesi
100% Inps, max. 800 euro mese (9.600 anno) entro spesa massima autorizzata |
Cumulabilità | Non cumulabile, eccetto che con “Superdeduzione” articolo 4, D.Lgs. 216/2023 |
Esclusioni | · Apprendisti
· Domestici |
Ulteriori misure correlate | Acconti di imposta per il 2028 senza considerare esonero |
Ulteriori elementi necessari per la piena operatività | · Decreti Ministeriali per la definizione i criteri di qualificazione delle imprese, nonché dei rapporti con Inps e delle modalità di comunicazione datore di lavoro
· Autorizzazione UE articolo 108, § 3, Tfue · Circolare Inps |
[1] Se così fosse sarebbero escluse le imprese del settore finanziario.
[2] Mentre sono dichiarate incompatibili con altre misure di riduzione dell’aliquota di finanziamento.
[3] C.d. “ex apprendistato” di cui all’articolo 21, comma 6, L. 56/1987 che aveva esteso ai 12 mesi successivi al mantenimento in servizio dell’apprendista il regime in vigore ai sensi della L. 25/1955.
[4] Non sono quindi oggetto di agevolazione le assunzioni a tempo determinato, né le trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
[5] Approvata dall’Unione Europea il 2 dicembre 2021 con decisione C(2021) 8655 final e succ. modd..
[6] Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
[7] Del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Mimit e il Mef.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”