Incostituzionale la limitazione al trasferimento limitata alla sfera dell’altro genitore
di Redazione Scarica in PDFLa Corte Costituzionale, con sentenza n. 99 depositata in data 4 giugno 2024, ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 42-bis del D.Lgs. 151/2001.
La norma in questione contiene, nello specifico, la possibilità di trasferimento esercitabile dal dipendente pubblico con figli fino a 3 anni di età.
Nello specifico, l’articolo 42-bis circoscrive sotto il profilo geografico tale facoltà alla sola Provincia, ovvero Regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo costituzionalmente tale passaggio in quanto può rappresentare una potenziale limitazione al regolare assolvimento dei ruoli familiari, e quindi alla loro facilitazione, nel momento in cui il nucleo dovesse risultare stabilito in una provincia o regione ulteriore e differente rispetto a quelle ove ciascuno dei genitori svolte la propria attività lavorativa.
Per tale motivo, la Corte precisa che la locuzione corretta da adottare deve essere ancorata al concetto di residenza della famiglia, che deve aggiungersi (e non sostituirsi) al concetto già previsto di provincia, ovvero regione, ove l’altro genitore svolte la propria attività lavorativa.