Il controllo difensivo può essere effettuato solo “ex post”
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 marzo 2024, n. 7272, ha stabilito che il controllo “difensivo in senso stretto”, che si pone fuori dalla sfera di applicazione dell’articolo 4, L. 300/70, deve essere mirato ed attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori in merito ai quali il datore abbia il fondato sospetto di un comportamento irregolare.