Maturazione del premio e durata minima del rapporto nel contratto di Agenzia
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2024, n. 5281, ha stabilito che in tema di cessazione del rapporto di agenzia per recesso dell’agente, non viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale il giudice che interpreti una clausola del contratto, secondo cui la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell’agente, facendo ricorso al criterio interpretativo sussidiario della conservazione degli effetti ex articolo 1367 cod. civ., da intendersi nel senso che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell’agente, aveva interpretato l’espressione adoperata nella clausola contrattuale “cessazione del contratto per sua iniziativa – per qualsiasi ragione o causa” come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine “iniziativa”, compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l’articolo 1355 cod. civ..