Quando può configurarsi discriminazione nei confronti di taluni lavoratori?
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2024, n. 4313, ha stabilito che costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.Lgs. 198/2006, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell’altro, rilevando, ai fini dell’applicazione della norma citata, il solo effetto discriminatorio finale sul piano della realtà sociale. Nella specie, la S.C. ha affermato, in ragione dell’accertata preponderanza statistica delle donne tra i lavoratori in part time, che costituisce discriminazione indiretta ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l’attribuzione di un punteggio ridotto ai lavoratori a tempo parziale, rispetto a quelli a tempo pieno.