Consiglio di Stato: provvedimenti di disposizione e garanzia del diritto di difesa
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2778 pubblicata il 21 marzo 2024, interviene in merito ad alcuni aspetti inerenti ad accessi ispettivi, alla natura delle sanzioni e al necessario diritto di difesa, nel più ampio contesto del procedimento dell’accesso e dell’accertamento effettuato dal personale ispettivo del lavoro.
Con la sentenza in argomento, in Consiglio di Stato precisa anzitutto che il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14, D.Lgs. n. 124/2004 deve intendersi riferibile anche a violazioni di norme derivanti dalla contrattazione collettiva, sebbene non sia fatto esplicito rinvio (che deve intendersi invece tacito e implicito) come avviene per l’esercizio dei poteri di disposizione di cui al precedente articolo 13 del medesimo D.Lgs. 124/2004.
Viene, poi, derubricato a ordinatorio il termine di trenta giorni entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi; viene, in particolare, confermata la volontà acceleratoria sottesa a tale previsione, che in ogni caso non può condurre ad una perdita di potere da parte dell’Amministrazione.
Da ultimo, il Consiglio di Stato stabilisce che è dirimente la presenza, o comunque la possibilità di individuare le motivazioni sottese al provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio a fonti diverse e distinte, purché le stesse siano in qualche modo accessibili e consultabili.
In assenza di tale accessibilità, il mero rinvio non consente l’effettiva conoscenza delle fonti e, quindi, comprime il diritto di difesa.