Modifiche in tema di ritenute su talune tipologie di provvigioni: i chiarimenti dell’AdE
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per l’anno 2024 in tema di ritenute operate rispetto a talune tipologie di provvigioni.
In particolare, l’articolo 1, commi 89 e 90, L. 213/2023, ha modificato l’articolo 25–bis, D.P.R. 600/1973 andando ad abrogare l’esonero dell’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite nell’ambito di taluni rapporti, ed in particolare nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
La circolare n. 7/E precisa, quindi, che a partire dalle provvigioni liquidate a partire dal 1° aprile 2024 (indipendentemente dal momento di formazione del diritto alla fruizione) anche a tali somme sarà applicato il regime generale di imposizione, con relativa determinazione dell’imposta partendo dal 50 % (ovvero dal 20 % in ipotesi in cui i percipienti dichiarino ai committenti di avvalersi in maniera stabile dell’opera di dipendenti o di terzi) delle stesse provvigioni percepite.