Trattamento integrativo speciale settore turistico – ricettivo: le istruzioni dell’AdE
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle Entrate, con circolare 7 marzo 2024, n. 5/E, fornisce chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, nonché per quelli del settore turistico e ricettivo.
La norma di riferimento è data dall’articolo 1, commi dal 21 al 25 della Legge 213/2023, di Bilancio per l’anno 2024, e prevede per il personale dipendente in forza presso le aziende dei settori sopra richiamati il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte a fronte delle prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi, e/o per quelle ascrivibili a lavoro notturno.
Il periodo entro il quale tali prestazioni danno diritto al riconoscimento del trattamento in argomento è quello compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 giugno 2024.
Possono accedere a tale trattamento coloro che nel corso dell’anno precedente abbiano conseguito un reddito non superiore a 40.000,00 €, con obbligo di presentare in tal senso debita autocertificazione.
La stessa circolare 5/E ricorda la forte analogia di tale misura rispetto a quella prevista dall’articolo 39–bis, D.L. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”) la quale era prevista per il periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023.
Il riconoscimento del trattamento integrativo potrà essere effettuato nel primo mese utile anche rispetto a diritti in tal senso maturati in mensilità pregresse, e potrà altresì collocarsi anche successivamente al 30 giugno 2024 (ed in ogni caso entro le operazioni di conguaglio) fermo restando l’ancoraggio a diritti che si sono cristallizzati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024.
Analogamente a quanto previsto dalla circolare 26/E del 2023 rispetto alla misura di cui all’articolo 39–bis, D.L. 48/2023, il codice da utilizzare per le operazioni di conguaglio è il 1702.