5 Marzo 2024

Pubblicato in G.U. il Decreto PNRR – bis: novità per appalti e relative sanzioni

di Redazione Scarica in PDF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il D.L. 19/2024 contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche definito “Decreto PNRR – bis”.

La sezione dedicata al lavoro contempla 3 articoli, quelli compresi tra il 29 ed il 31.

L’articolo 29, comma 1, novella l’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, andando a rimodulare l’impianto normativo e contrattuale generale che deve essere rispettato al fine di ottenere la regolarità contributiva, ed introduce un tetto al recupero dei benefici in precedenza erogati in assenza delle suddette condizioni di regolarità, il cui importo non può eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Viene introdotta una particolare disciplina in merito al trattamento economico e contrattuale previsto in regime di appalto e di subappalto, che in base al dettato dell’articolo 29, comma 2, D.L. 19/2024 non può essere inferiore rispetto a quello maggiormente applicato nel settore e nella zona di esecuzione della prestazione.

Parallelamente si assiste (commi 3 e 4) ad un inasprimento del regime sanzionatorio connesso ai rapporti di lavoro privi delle necessarie comunicazioni di regolarizzazione, così come in ipotesi di violazioni in materia di esternalizzazione (somministrazione ed appalto).

Viene poi introdotta una Lista di conformità dell’Ispettorato, all’interno della quale (previo consenso dei medesimi datori) possono essere iscritti i datori di lavoro che all’esito degli accertamenti risultano in regola con le norme in materia di legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l’iscrizione a tale Lista consente di non essere sottoposti per i dodici mesi successivi (decorrenti dalla data di iscrizione) ad ulteriori verifiche.

Il comma 19 dell’articolo 19 introduce, poi, una patente a punti (a partire dal 1° ottobre 2024) per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, che deve essere posseduta da imprese e lavoratori autonomi interessati; viene attribuito un punteggio iniziale pari a 30 punti, che viene decurtato in relazione ad eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza, con possibilità di operare sin tanto che non si raggiunge il valore di 15 (e sospensione in ogni ipotesi di infortunio mortale).

Appalti e altri strumenti di esternalizzazione