Il blocco delle merci non è sciopero
di Evangelista Basile Scarica in PDFCon la sentenza n. 4452 dello scorso 21 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il comportamento sindacale volto al picchettaggio per il tramite del blocco di mezzi e persone.
Nel caso di specie, una società operante nella GDO ha convenuto in giudizio la sigla sindacale i cui iscritti avevano posto in essere ben 18 blocchi affinché venisse dichiarata l’illiceità di tale comportamento e venisse conseguentemente accertata la legittimità dei licenziamenti intimati dalla Società nei confronti dei lavoratori che avevano preso parte ai medesimi blocchi.
Il Tribunale ha dato ragione alla Società: dall’istruttoria (nonché dai verbali della Questura di Milano acquisiti agli atti) è infatti emerso che il blocco si è sostanziato in un impedimento fisico dell’ingresso/uscita dei mezzi e persone anche tramite vere e proprie reti di plastica arancione posizionate sul manto stradale o tramite l’intralcio degli stessi manifestanti.
A detta del Tribunale, il picchettaggio con blocco di mezzi e persone (diverso da quello cd. “persuasivo”, che si riferisce al raggruppamento degli scioperanti nei pressi dell’ingresso dell’azienda con l’obiettivo di persuadere i non partecipanti allo sciopero ad aderirvi) non si trova con lo sciopero in rapporto di stretta strumentalità poiché la scriminante ex art. 51 c.p. dell’esercizio di un diritto opera solo a condizione che l’atto di esercizio del diritto rispetti i limiti che l’ordinamento pone a quest’ultimo: con il picchettaggio accompagnato dal blocco delle merci, i lavoratori impediscono invece materialmente l’attività dei trasportatori.
Secondo il Giudice, dunque, è impossibile ritenere lecito detto comportamento per diversi motivi: l’impossibilità di considerarlo come una forma di sciopero poiché costituito evidentemente da atteggiamenti “positivi”; il danno provocato all’impresa; la lesione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica; l’impossibilità per i dissenzienti di rendere la prestazione lavorativa.
Come costantemente affermato dalla Cassazione, infatti, il diritto di sciopero ex art. 40 Cost. non incontra limiti diversi da quelli propri della ratio storico sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Di conseguenza, ne sono vietate le forma che assumano modalità illecite, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende.
Pertanto, deve ritenersi estraneo all’ambito di esercizio del diritto di sciopero, in quanto lesivo del diritto del datore di lavoro a svolgere l’attività di impresa, il cd. blocco delle merci, consistente nell’impedire il transito delle merci da e per l’azienda agli ingressi dello stabilimento.