Inps: le istruzioni per i conguagli contributivi di fine anno
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 20 dicembre 2023, n. 106, fornisce le indicazioni in merito al conguaglio contributivo di fine anno.
Le disposizioni contenute nella circolare sono rivolte in particolare ai datori di lavoro che operano nel sistema UniEMens, nonché nei confronti di coloro che sono iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEMens ListaPosPA.
Viene precisato che i datori di lavoro potranno effettuare di conguaglio con la denuncia di competenza di dicembre 2023, o anche con quella di gennaio 2024, ulteriore estensione sarà concessa (fino alla denuncia di competenza febbraio 2024) nei confronti di coloro che debbono effettuare le citate operazioni di conguaglio relativamente al Fondo di Tesoreria Inps.
La circolare n. 106/2023 passa in rassegna le varie fattispecie che comportano la necessità di effettuare le operazioni di conguaglio, a partire da quelle connesse al posizionamento della soglia massimale (rivalutato annualmente e per l’anno 2023 pari a 113.520,00 €) prevista per coloro che sono considerati lavoratori “contributivi puri” (primo versamento previdenziale successivo al 31 dicembre 1995, ovvero espressa manifestazione di calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo).
Al ricorrere di tali ipotesi è necessario indicare nel flusso UniEMens in maniera separata la porzione di retribuzione che non deve essere considerata imponibile per effetto del posizionamento oltre la soglia di assoggettamento.
Altra fattispecie rispetto alla quale può essere necessario procedere con le operazioni di conguaglio contributivo è data dal posizionamento e dall’eventuale superamento della soglia oltre la quale è dovuta la contribuzione addizionale pari all’1 %, anch’essa definita annualmente e per il 2023 pari a 52.190,00 €.
Viene poi dedicato un ampio spazio alle modalità di determinazione a conguaglio dell’imponibile in relazione all’erogazione di fringe benefits, ed in generale rispetto alla platea delle somme che rientrano nel novero di quelle previste dall’art. 51 commi 3 e 4 del TUIR.