12 Dicembre 2023

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR: le indicazioni dell’Agenzia Entrate

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia Entrate, con risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In via generale, è prevista una modalità di versamento distinta in due momenti: il pagamento del saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza dell’imposta, preceduto dal versamento di un acconto, entro il 16 dicembre di quello di competenza.

Con tale risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato nello specifico la tematica inerente alle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto, di norma commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente.

In alternativa, è ammesso per il datore di lavoro determinare tale imposta sostitutiva mediante il metodo presuntivo, avendo quindi riguardo di prendere come riferimento il 90% delle rivalutazioni che andranno a maturare nel medesimo anno solare nel quale è dovuto l’acconto.

La ricognizione effettuata dall’Istante e quindi di riflesso dall’Agenzia, passa in rassegna anche l’aspetto centrale dato dall’incidenza dell’inflazione nella determinazione della rivalutazione del TFR, e quindi di riflesso anche dell’annessa imposta sostitutiva.

Per tale motivo, in accoglimento delle osservazioni proposte dall’Istante, l’Agenzia ammette per l’anno di competenza 2023, di poter adottare in via prioritaria il criterio previsionale, ricorrendo ad una stima presuntiva della rivalutazione che in concreto si realizzerà al termine dell’anno 2023.

Ciò in conseguenza dell’andamento inflazionistico, ed in particolare della consistente attenuazione che verosimilmente si andrà a determinare al termine del 2023, rispetto al 2022, e quindi al fine di evitare una determinazione dell’imposta eccessivamente onerosa, che poi al momento del calcolo del saldo da versare entro il 16 febbraio 2024, potrebbe restituire un credito d’imposta, con importanti ripercussioni anche rispetto al Modello 770.

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