Min.Lav.: chiarimenti in merito alla figura del preposto per la sicurezza
di Redazione Scarica in PDFLa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta ad interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 in merito alla corretta definizione della figura del preposto in materia di sicurezza a seguito di quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Modena.
Oggetto dell’interpello è la corretta definizione del preposto per la sicurezza, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
In particolare, il quesito avanzato mira ad analizzare la corretta individuazione del preposto per la sicurezza, in quelle realtà ove per ciò potrebbe essere complesso stante la ridotta dimensione aziendale, e quindi l’annesso ruolo che in questo senso può essere assolto, in conseguenza di ciò, dal datore di lavoro.
Il Ministero conferma la sostanziale distinzione tra la figura del datore di lavoro e del preposto, che non possono coincidere se non in realtà estremamente modeste sotto il profilo dimensionale.
In tali realtà, non sarà di fatto possibile scindere le due figure (specie ad esempio in contesti con un solo lavoratore dipendente).
Il principio generale prevede, infatti, l’impossibilità di coincidenza tra il preposto e il datore di lavoro da un lato, ed i lavoratori soggetti al potere gerarchico – funzionale.
Tale principio generale può appunto essere derogato in contesti modesti solo rispetto alla coincidenza della figura datoriale con quella del preposto (e quindi in situazioni residuali ed in ogni caso in estrema ratio), non potendo ammettersi in ogni caso la coincidenza tra quest’ultimo ed i lavoratori soggetti a sorveglianza.