Prestazioni pagate all’estero: i chiarimenti Inps per l’esistenza in vita
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 16 novembre 2023, n. 4071, fornisce le indicazioni in merito alle procedure seguite per accertare l’esistenza in vita di coloro che ricevono le prestazioni erogate dall’Istituto.
Come di consueto per l’espletamento di tale procedura, l’Inps precisa la suddivisione della funzione in oggetto, a seconda della residenza dei percettori dei trattamenti.
In particolare, tale indagine sarà condotta tra marzo 2024 e luglio 2024 per i residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
I pensionati risultanti residenti in detti Stati riceveranno la richiesta da parte dell’Inps a partire dal giorno 20 marzo 2024, e saranno chiamati a far pervenire la relativa attestazione entro il 18 luglio 2024.
In mancanza di ricezione dell’attestazione entro tale data, la rata di pensione di agosto sarà corrisposta in contanti.
In ipotesi di ulteriore assenza della prova di esistenza in vita entro la data del 19 agosto 2024, verrà sospeso il pagamento a partire dalla rata di competenza settembre 2024.
Medesimo sistema solo caratterizzato da una traslazione temporale per i residenti in Europa, Africa ed Oceania, rispetto ai quali la fase di reperimento delle informazioni sarà compresa tra i mesi di settembre 2024 (invio delle comunicazioni a partire dal 20 settembre 2024) e gennaio 2025 (attestazioni che dovranno pervenire entro il 18 gennaio 2025).
In caso di mancata ricezione a tale data la rata di pensione di febbraio sarà liquidata in contanti presso gli sportelli Western Union, e in ipotesi di ulteriore assenza di attestazione di esistenza in vita alla data del 19 febbraio 2025, si procederà con la sospensione del trattamento a partire dal trattamento di competenza marzo 2025.