Lavoro sportivo: i chiarimenti forniti dall’Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, ha fornito in maniera organica tutte le indicazioni riguardanti la sfera contributiva e previdenziale correlate alla riforma del lavoro sportivo.
La prima parte della circolare è occupata da un’esaustiva ricognizione dell’impianto normativo complessivo intrinseco nella riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs. n. 36/2021.
Vengono, quindi, passate in rassegna le implicazioni relative ai vari assetti che possono essere assunti dai rapporti di lavoro, sia rispetto alle distinzioni relative al contesto (professionistico, ovvero dilettantistico), sia rispetto alla natura contrattuale (subordinata, ovvero autonoma, anche sottoforma di collaborazione coordinata e continuativa).
La seconda parte della circolare contiene, invece, le implicazioni di carattere globale di natura contributiva e previdenziale.
In primo luogo, viene declinata la fisionomia dell’obbligazione contributiva come declinata successivamente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 36/2021, con la quale è stata prevista la generale attrazione nei confronti del Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi per quanto attiene i rapporti di natura subordinata, siano essi svolti in ambito professionistico, ovvero dilettantistico.
Alla medesima gestione è poi dovuta la contribuzione da parte dei lavoratori autonomi in ambito professionistico, anche laddove la prestazione sia resa ricorrendo alla forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda invece i rapporti autonomi, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, svolti nell’ambito della sfera dilettantistica, viene ribadito come la contribuzione sia dovuta nei confronti della Gestione Separata Inps.
Viene poi definito l’obbligo di contribuzione alle gestioni minori, con annessa indicazione delle assicurazioni sociali oggetto di finanziamento (malattia e maternità, CUAF, NASpI, Fondo Tesoreria, Fondo Garanzia, Fondo di Integrazione Salariale in attuazione dell’universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito).
Viene poi trattato il tema dell’apprendistato, ed in particolare la possibilità di siglare rapporti aventi valenza formativa di tipo duale, sia di primo livello (art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015) sia di terzo livello (art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015).
Si passa poi al tema inerente alle modalità di trasmissione del flusso UniEMens, a partire da ciò che attiene al Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi, che sarà operativo dal periodo di competenza novembre 2023, con parallela indicazione delle modalità di invio delle informazioni afferenti ai periodi di competenza compresi tra luglio ed ottobre 2023.
Sempre in tema di modalità di compilazione del flusso UniEMens vengono poi precisate le codifiche previste per i lavoratori a seconda della tipologia contrattuale del rapporto intercorrente, con particolare riguardo in tema di Gestione Separata alle modalità di esposizione a seconda della presenza o meno di ulteriori gestioni, e quindi dell’eventuale possibilità di applicare l’aliquota ridotta, ovvero al contrario, della necessità di prevedere l’obbligo di versamento pieno, ivi comprese anche le contribuzioni minori.
Stante la rilevanza e l’impatto dell’argomento, seguiranno ulteriori approfondimenti nelle riviste del Gruppo Euroconference.