Riforma del lavoro sportivo: i chiarimenti dell’INL
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con circolare n. 2/2023 del 25 ottobre 2023, fornisce le prime indicazioni in merito alla riforma del lavoro sportivo introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021 e successivi ed ulteriori decreti attuativi.
La citata circolare passa in rassegna le varie forme contrattuali trattate nel D.Lgs. n. 36/2021, distinguendo l’inserimento in contesti professionistici e dilettantistici, fermo restando che l’attrazione nell’uno piuttosto che nell’altro contesto, discende dall’appartenenza della propria federazione.
In prima battuta, vengono individuate le figure che incarnano ruoli espressamente sportivi, quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e quello sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara.
Vengono, poi, individuate le casistiche che rientrano nella definizione di lavoro di natura subordinata, ivi compreso quello professionistico prestato da sportivi, salvo i casi nei quali il rapporto con la società sia effettivamente autonomo, in quanto ad esempio legato alla partecipazione a determinate manifestazioni.
Molto voluminoso lo spazio dedicato allo sport dilettantistico, sia per l’ampiezza della sfera normativa, sia per la generalizzata distribuzione del fenomeno.
Viene anche in questa sede ribadita la distinzione in materia di contrattualistica tra lavoratori sportivi in senso stretti, rispetto a coloro che svolgono prestazioni amministrativo – gestionali.
I rapporti dei primi (i lavoratori sportivi) sono tendenzialmente attratti nell’ambito di applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative, ed al ricorrere di particolari condizioni sono ascrivibili a quelle nei confronti dei quali si realizza una presunzione di assenza di etero – organizzazione di cui all’art. 2 comma 2.
Sul punto la circolare n. 2/2023 dell’INL ricorda come anche il superamento della soglia attualmente prevista (24 ore su base settimanale) non costituisca una presunzione assoluta, e quindi in presenza delle caratteristiche richieste, lo schema contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa sia comunque prevedibile.
Viene poi passata in rassegna la disciplina delle collaborazioni di carattere amministrativo – gestionale, per le quali non è invece prevista una presunzione di legge e la cui genuinità del ricorso allo schema della collaborazione coordinata e continuativa è quindi sottesa al rispetto del requisito generale della parasubordinazione.
Altro tema affrontato dalla circolare 2/2023 è quello inerente la tempistica entro la quale effettuare le registrazioni obbligatorie, sia connesse alla formalizzazione dei rapporti, sia in merito alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sia in generale, sia in fase di prima applicazione della norma.