Prescrizione triennale delle prestazioni: i nuovi chiarimenti Inail
di Redazione Scarica in PDFL’Inail, con circolare n. 44 dl 23 ottobre 2023, ritorna sul tema della prescrizione triennale delle prestazioni, alla luce dell’orientamento della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 11928 del 7 maggio 2019, andando quindi a declinare le conseguenze a tale previsione.
In premessa viene richiamato l’articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 che tratta, appunto, il tema della prescrizione triennale (già definita dal precedente articolo 111) circa il diritto alle prestazioni, e secondo il quale termine dal quale decorre l’arco temporale di indagine coincide con il verificarsi dell’infortunio, ovvero dell’insorgenza della malattia professionale.
Sempre il precedente articolo 111 precisa che la prescrizione, nelle ipotesi di cui all’articolo 112, è da considerarsi sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità.
Nel corso degli anni si sono sviluppati due differenti e contrapposti filoni giurisprudenziali.
Un primo che definiva la durata della sospensione del termine prescrizionale con la definizione del procedimento amministrativo.
Un secondo e contrapposto orientamento, che riteneva che la sospensione dovesse, invece, essere circoscritta all’arco temporale di 150 giorni entro il quale deve completarsi il procedimento amministrativo, allo scoccare del quale, il formarsi del silenzio – rigetto (e quindi l’esaurimento del procedimento amministrativo), avrebbe dovuto interrompere l’interruzione del naturale decorso della prescrizione.
In data 7 maggio 2019, con pronuncia n. 11928, la Cassazione a Sezioni Unite, nel confermare il primo dei due orientamenti sopra esposti, ha ribadito come la sospensione del decorso dei termini prescrizionali debba operare per l’intera durata della liquidazione amministrativa della prestazione, e quindi sino all’adozione di un procedimento di accoglimento, ovvero di diniego, da parte dell’Inail (indipendentemente dallo scoccare del termine di 150 giorni e quindi anche laddove lo stesso risulti superato).