Fondo solidarietà trasporto aereo ed aeroportuale: ulteriori chiarimenti Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 17 ottobre 2023, n. 87, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà trasporto aereo in merito alle novità nella gestione pagamenti delle prestazioni integrative.
L’intervento di prassi si pone in successione ed in continuità con la circolare Inps n. 132 del 14 luglio 2016 (a sua volta espressione della declinazione del dettato dell’art. 5 del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269) in merito al calcolo della prestazione integrativa, ed in particolare alla circolare Inps n. 61 del 24 maggio 2022, mediante la quale sono state fornite le indicazioni operative per il nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative di CIGS erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo ed aeroportuale.
Il fulcro della trattazione è dato dalla determinazione della retribuzione lorda di riferimento, anche in relazione ai periodi di mancata prestazione (ad esempio per eventi di malattia, maternità ed allattamento), i quali vanno sterilizzati.
La circolare Inps n. 87/2023 precisa che a decorrere dal 1° aprile 2023 sono pienamente tornate ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 95269/2023 che individua nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza, l’arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento.
Viene poi precisato come tale concetto è inteso in senso estensivo, e quindi il periodo potrà essere mobile, nelle ipotesi di assenza della completa copertura (con previsione di un meccanismo di retrocessione sino a trovare dodici mensilità completamente lavorate), ovvero riparametrato (in ipotesi di nuove assunzioni e conseguente mancanza di capienza temporale).
Per quanto concerne le modalità di compilazione del flusso UniEMens, si fa completo rinvio alle previsioni di cui alla circolare Inps n. 61/2022, ivi compresa la definizione delle voci retributive utili alla definizione della retribuzione lorda complessiva che resta totalmente nella disponibilità del datore di lavoro.
Da ultimo sono confermate le semplificazioni inerenti ai dati da inserire nelle domande a partire dal 1° aprile 2023, sempre in attuazione delle previsioni già contenute nella circolare Inps n. 61/2022.