Riconteggio dei debiti contributivi annullati: le istruzioni Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 10 ottobre 2023, n. 86, fornisce le indicazioni per il versamento dei contributi già oggetto di annullamento del debito secondo quanto previsto dall’art. 23 – bis del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
Nello specifico, la norma in oggetto prevede che i soggetti iscritti alla Gestione Separata, così come alle Gestioni Autonomi Artigiani e Commercianti possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di stralcio “mille euro” ai fini della piena implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
Il fondamento di tale previsione trae origine dal fatto che per le suddette categorie di lavoratori la posizione contributiva è implementata in base all’effettivo versamento contributivo, essendo escluse dall’automaticità delle prestazioni pensionistiche.
In tal senso, è possibile richiedere ai fin dell’implementazione della posizione assicurativa:
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’art. 4 del D.L. 119/2018 che prevedeva lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010;
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’art. 1 comma 222 della legge n. 197/2022 di bilancio per l’anno 2023 che prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
La richiesta deve contenere tra le altre informazioni l’impegno ad effettuare l’integrale versamento entro il 31 dicembre 2023 di quanto dovuto a seguito di riconteggio, ivi comprese le sanzioni civili calcolate sino alla data di annullamento automatico (24 ottobre 2018 nell’ipotesi 1, 30 aprile 2023 nell’ipotesi 2).