I limiti del rifiuto alle ferie per l’interruzione del comporto
di Luca Vannoni Scarica in PDFLa recente ordinanza della Corte Di Cassazione n. 26997 del 23 settembre 2023 offre lo spunto per analizzare la questione della richiesta di fruizione ferie, in caso di malattia di lunga durata, volta ad interrompere il decorso del periodo di comporto.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una lavoratrice era stata licenziata per superamento del periodo di comporto, nonostante, prima della scadenza di esso, avesse richiesto al proprio datore di lavoro la fruizione delle ferie maturate e, una volta esaurite, avesse anticipato l’intenzione di richiedere anche l’aspettativa non retribuita prevista dal contratto collettivo.
Sia il Tribunale di Fermo che la Corte d’Appello di Ancona avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento, con la conseguente reintegra e risarcimento, in quanto era stato considerato immotivato il diniego delle ferie: nello specifico, il datore di lavoro aveva rifiutato tale richiesta nei seguenti termini “Le ferie maturate e non ancora godute le verranno pagate al termine del periodo di aspettativa con la cessazione del rapporto di lavoro, qualora, terminato il periodo di 120 giorni, non fosse ancora in grado di riprendere l’attività lavorativa“. Cass. civ., sez. lav., 14.9.2020, n. 19062).
La Suprema Corte, nel confermare il giudizio di merito, ricorda come la concessione da parte del datore di lavoro delle ferie al lavoratore prossimo al superamento del periodo di comporto non è obbligata, ma solo nel caso in cui vi siano ragioni ostative di natura organizzativa, purché siano “concrete ed effettive”, ovvero quando il lavoratore abbia la possibilità di fruire di regolamentazioni contrattuali, come l’aspettativa non retribuita, che gli consentano di evitare il superamento del periodo di comporto.
Nel caso affrontato non vi era nessuna giustificazione, di tal fattura, alla richiesta ferie, come dimostra il riscontro del datore di lavoro, dove si riconosceva l’aspettativa non retribuita, fruita poi dal lavoratore, ma relativamente alle ferie non vi era alcuna argomentazione di carattere organizzativo.